La normativa vigente, aggiornata dalla disciplina di riforma del diritto societario, permette [art. 2526, cod. civ.] alle società cooperative che, “regolate dalle leggi speciali”, “sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili” [art. 2520, comma 1, cod. civ.] di finanziare la gestione - fuori da contesti bancari sollecitanti per natura l’investimento [1] - con strumenti [2] emessi a sostegno e sviluppo dell’impresa in relazione a obiettivi mutualistici specificamente previsti nello statuto [3].
Il Consiglio di amministrazione della società cooperativa può, a condizione che ciò sia stato indicato in statuto [art. 2526, comma 1, cod. civ.] [4], proporre all’assemblea [5] di deliberare “l'emissione di strumenti finanziari”. “L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari [6] e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545 ter. Ai possessori di strumenti finanziari [7] non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti”.
Quanto a gli strumenti finanziari tipici dell’ordinamento cooperativo, disciplinati sin dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (azioni di socio sovventore e azioni di partecipazione cooperativa), gli emendamenti ai Principi contabili nazionali per le cooperative [Oic 28, con riferimento alla Relazione allo schema di D.lgs. recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366."], hanno, precisato che “le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa previste dalla Legge n. 59 del 1992 sono iscritte nel capitale sociale delle società cooperative”, al pari delle altre categorie di azioni [art. 2346, commi da 1 a 5, cod. civ.] [8]. Il Legislatore della riforma del diritto societario [Relazione al D.lgs. 6/2003] aveva già informato che i predetti strumenti di finanziamento sarebbero stati destinati alla “sopravvivenza” nel rinnovato sistema legale, nonostante le innovazioni legislative intervenute in materia ne avrebbero comportato la modifica parziale del regime di gestione.
Ebbene, le azioni di socio sovventore [art. 4, L. 59/1992] [9], di società cooperative e loro consorzi - “con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa” - “i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale”, comportano “speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio” [art. 2548, cod. civ.].
Invece, le azioni di partecipazione cooperativa, [art. 5, L. 59/1992], di “società cooperative, che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale”, comportano che queste “possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale”.
“Si tratta comunque di species rispetto al genus strumenti finanziari: le disposizioni inderogabili ricavabili dall'art. 2526 c.c. si applicano quindi ai soci sovventori (i quali vanno considerati nel numero complessivo dei soci finanziatori), e prevalgono sulle disposizioni contrastanti contenute nella legge n. 59/1992. Appare certo che le azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa emesse anteriormente alla riforma rimangano regolate dalla vecchia disciplina, fatte salve le nuove norme inderogabili. È invece dubbio quale sia la disciplina di questi particolari strumenti finanziari, se emessi a seguito della riforma; sembra che i vincoli ed i divieti contenuti negli artt. 4 e 5 della legge n. 59/1992 non possano considerarsi più vigenti per le nuove emissioni azionarie” [10].
La possibilità di associare in cooperativa i cosiddetti finanziatori di “capitale”, inclusi coloro i quali sono privi di interessi direttamente connessi alla gestione mutualistica [11], fu, ai sensi della Legge di riforma del diritto societario, unanimemente giustificata dalla endemica sotto-capitalizzazione del sistema cooperativo, nonché dalla conseguente necessità [indipendente dal sistema di gestione amministrativa, n.d.r.] di reperire in proprio, in alternativa al sistema bancario, le risorse necessarie al perseguimento dello scopo mutualistico.
Tant’è vero che, nel vigente schema legale, “i soci finanziatori possono essere previsti anche negli statuti delle cooperative a mutualità prevalente” [12], ove, ai sensi dell’articolo 2514, comma 1, lett. b), cod. civ., vige, comunque, il “divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione da soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi". La norma accetta, in buona sostanza, l’intervento di soci che, ulteriormente al rapporto di scambio mutualistico [artt. 2513 e 2514, cod. civ.], ritengono contemporaneamente di instaurare con la cooperativa di adesione un rapporto che comporta altresì un conferimento di capitali raccolti tramite emissione di strumenti finanziari.
Accetta, seppure in via implicita, il possibile intervento di soci analogamente muniti di strumenti finanziari, ancorché privi di scambio mutualistico, remunerati nei limiti eventualmente stabiliti dallo statuto per volontà dei soci [13].
Nelle cooperative a mutualità non prevalente, scevre da vincoli previsti dall’articolo 2514, cod. civ., la remunerazione degli strumenti finanziari risulterebbe subordinata ugualmente ai vincoli eventualmente stabiliti nello statuto per volontà dei soci.
Non guasta specificare che, nonostante, ai sensi dell’articolo articolo 2526, comma 1, cod. civ., “l'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni” [14], le norme vigenti non ne ostacolano il ricorso alla società cooperativa amministrata [articolo 2519, cod. civ., articolo 2522, comma 2, cod. civ.] in forma di Srl [articolo 11, comma 3-bis, D.L. 145/2013, conv. con modificazioni dalla L. 9/2014].
In primo luogo, gli “strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati”, emessi dalla “cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata” [art. 2526, ult. comma, cod. civ.], sono riferiti, come specificato dal ripetuto comma 3-bis, soltanto a finanziamenti effettuati tramite emissione di titoli di debito.
In secondo luogo, la Legge di Bilancio 2017” [L. 232/2016] prevede, “in deroga a quanto previsto dall’articolo 2522 del Codice civile”, “che le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci” [15].
In terzo luogo, appurato [16] che “la cooperativa che adotta le norme della società per azioni possa liberamente suddividere il proprio capitale, corrispondente ai conferimenti dei soci cooperatori, in azioni ovvero in quote”, “possono coesistere, nella medesima cooperativa, le quote dei soci cooperatori e le azioni dei soci finanziatori” [17].
La categoria - alquanto diffusa tra le cooperative che raccolgono capitali - di socio sovventore, ancorchè priva di un rapporto di scambio mutualistico ai sensi degli articoli 2512 e 2513, cod. civ., riuscirebbe quindi a giustificare la propria adesione partecipata accettando l’impegno di onorare la possibilità prevista in statuto di costituire fondi per sostenere finanziariamente l’attività mutualistica dell’impresa. Il Consiglio di amministrazione della cooperativa, a cui il socio sovventore aderisce, ne avrà, d’altra parte, valutate positivamente le intenzioni, accogliendone la domanda di adesione. Il socio sovventore è di conseguenza legittimato a esercitare i diritti amministrativi [18] (i quali comportano la partecipazione alle assemblee, il dibattito assembleare, e consiliare, se questi compone l'organismo di amministrazione [19]), nonché i diritti patrimoniali previsti dalla legge. Nulla quaestio qualora l’assemblea, convocata dal CdA, deliberi l’emissione di strumenti finanziari giustificata da una precisa esigenza di finanziare specifici piani e programmi di sviluppo aziendale, che comportano in via implicita un intervento materiale del socio sovventore.
È bene evidenziare che il finanziamento non comporta, sempre, una acquisizione materiale di risorse finanziarie provenute dall’esterno.
Constatato, ai sensi dell’articolo 2545-quater, ultimo comma, cod. civ., che “l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545 quinquies, la destinazione di utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma”, si può verificare l’ipotesi in cui l’”assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni” - prelevati dall’utile netto [Oic28] [20] - “a ciascun socio [21] anche”” mediante l’emissione di strumenti finanziari” [art. 2545 sexies, ult. comma, cod. civ.]. Per esempio, l’assemblea può essere convocata - in sede ordinaria - a deliberare nell’ipotesi particolare in cui il Consiglio di amministrazione proponga ai soci il finanziamento di piani e programmi di sviluppo aziendale tramite i ristorni, fruiti, nello specifico, “mediante l’emissione di strumenti finanziari”.
In tale contesto, l’effettività partecipativa del socio sovventore - ineluttabilmente munito di un contemporaneo rapporto di scambio mutualistico - è eloquentemente testimoniata dalla provenienza stessa dei capitali conferiti, che, corrispondenti a ristorni, integrano a titolo gratuito il patrimonio societario dell’impresa tramite valori prelevati dall’avanzo mutualistico della gestione. Per l’Agenzia delle entrate [22], fra l’altro, il conferimento di capitali in cooperativa, tramite emissione di strumenti finanziari partecipativi, richiede un approvato piano pluriennale finalizzato allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale. Il chiarimento, formulato in riferimento ai presupposti legittimanti l’applicazione di agevolazioni fiscali agli importi ripartiti a titolo di ristorni, attribuiti mediante emissione di azioni di sovvenzione a favore dei soci cooperatori, contemporanei finanziatori della società, introduce in termini precisi uno scopo anti-elusivo e al contempo legittima l'effettività partecipativa del finanziatore, con la constatazione che questi debba rimanere associato alla cooperativa per il tempo plausibilmente necessario alla realizzazione dei piani e programmi d’investimento.
Per altro verso, analogamente verificata la previsione dell’articolo 2545-quater, ultimo comma, cod. civ., si può riscontrare l’ipotesi in cui, “l’atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare [23] ai soci le riserve divisibili (compatibilmente alla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente e non prevalente) attraverso: l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526”, sottraendo, con ciò, al finanziamento l’esigenza materiale di capitalizzare la società tramite risorse finanziarie provenute dall’esterno.
[1] “La legge assicura la prevalenza dello scopo mutualistico, in presenza di soci finanziatori, comprimendo i relativi diritti amministrativi (artt. 2526, comma 2; 2542, comma 2; 2538, comma 2, c.c.)”.” Ai soci finanziatori si applicano, innanzitutto, le disposizioni dettate dal titolo VI del libro V del codice che si riferiscono specificamente ad essi, o che riguardano i soci in generale (es., art. 2521, n. 1, 2533, 2535, 2539, 2540, 2545-bis, 2545-ter, 2545-quinquies, commi 2 e seguenti). Sembra che valga anche per i soci finanzia tori l'attribuzione del voto solo dopo novanta giorni dall'iscrizione nel libro soci. Si ritiene che, in assenza di previsione statutaria che attribuisca il voto secondo il criterio capitalistico, valga anche per i finanziatori il principio del voto capitario (una clausola statutaria che scelga il criterio capitalistico è fortemente opportuna)” [Consiglio nazionale del notariato - Studio n. 5307/I]. “L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento. I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati” [art. 2548, commi 2 e 3, c.c.].
Non si applicano invece ai finanziatori le norme espressamente dettate con riferimento ai soci cooperatori (es., artt. 2514, lett. c), 2519, comma 2, 2530, 2532, 2537, 2538, commi 2 e 3, 2542, comma 2, 2545-quinquies, comma 1), né quelle che, mediante un'interpretazione sistematica, sono riferibili solo ai suddetti cooperatori (artt. 2512 e 2513 c.c., 2520, comma 2, 2521, comma 3, nn. 3 e 6, e ultimo comma, 2522, 2524, comma 2, 2525, 2527, 2528, 2531, 2534, 2538, comma 4, 2545-sexies c.c.). Tra le norme inapplicabili vi sono quelle che richiedono necessariamente l'indicazione in statuto dei requisiti soggettivi, e quelle che disciplinano la procedura di ammissione [Consiglio nazionale del notariato - Studio n. 5307/I].
[2] Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione [art. 2346, ult. comma, c.c.]. Nello specifico, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, L. 59/1992, “I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili”, i cui titoli, sono muniti di diritti amministrativi, salvo che lo statuto non preveda diversamente (ad es., voto in assemblea, eventuali diritti speciali di voto in materia di nomina dei componenti dell’organismo di amministrazione e dell’organismo di controllo).
In rapporto, invece, a strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, l'articolo 2349, ult. comma, c.c., stabilisce che “l'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto”. Nello specifico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, L. 59/1992, le “azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto”, benché “privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale”.
[3] “La giurisprudenza di legittimità ha escluso che, in mancanza di una clausola statutaria specifica, possa essere demandato.
[4] “L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento”.
[5] “L'emissione delle azioni dei soci finanziatori è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci, anche laddove essa non comporti modificazione dell'atto costitutivo. Più in generale, la disposizione dell'art. 2524, comma 2, c.c., va interpretata nel senso che qualunque aumento di capitale "straordinario" - non attuato, cioè, mediante la procedura di ammissione ex art. 2528 c.c. - con emissione di nuove partecipazioni di soci finanziatori o cooperatori, necessita di una deliberazione dell'assemblea straordinaria. Quanto alle azioni dei soci sovventori, ed alle azioni di partecipazione cooperativa, sulla base del disposto dell'art. 21, comma 1, della legge n. 59/1992 si ritiene che la deliberazione di emissione sia di competenza dell'assemblea ordinaria (da assoggettarsi ad omologazione giudiziaria) per le cooperative costituite anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge; sia di competenza dell'assemblea straordinaria per le cooperative costituite successivamente. Resta ferma, anche nel primo caso, la possibilità di verbalizzazione notarile, con il relativo controllo di legalità sostitutivo di quello effettuato in sede di omologazione [Consiglio nazionale del notariato - Studio n. 5307/I].
[6] È possibile il cumulo, nella stessa persona, delle qualifiche di socio cooperatore e socio finanziatore. Le due partecipazioni rimangono autonome, e ciascuna è soggetta alle rispettive vicende. Si ritiene che i limiti al possesso azionario, ex art. 2526 c.c., non si applichino al socio in qualità di finanziatore anche in caso di coesistenza delle due qualifiche. In caso di nuova emissione di strumenti finanziari partecipativi, spetta ai soci preesistenti il diritto di opzione, che si ritiene debba essere attribuito in proporzione al valore delle partecipazioni già possedute. Nel caso di cumulo tra le qualifiche di cooperatore e finanziatore, al socio non possono essere attribuite le riserve divisibili. Il socio che sia nel contempo cooperatore e finanziatore deve essere computato nella maggioranza dei cooperatori cui spetta l'amministrazione della società. Quanto al voto in assemblea, nel computo del terzo dei voti che non può essere superato rispetto ai soci finanziatori non devono essere computate le partecipazioni possedute in qualità di cooperatore [Consiglio nazionale del notariato - Studio n. 5307/I]. “I soci sovventori possono essere nominati amministratori” [art. 2548, ult. comma, c.c.].
[7] “Gli strumenti finanziari ex art. 2526 c.c. possono essere rappresentati da titoli di debito, da strumenti ibridi attributivi di diritti patrimoniali o anche amministrativi che non attribuiscano la qualità di socio, ed infine da vere e proprie azioni che attribuiscono la qualità di socio finanziatore” [Consiglio nazionale del notariato - Studio n. 5307/I].
[8] Posizione precedentemente messa in discussione da alcuni orientamenti, ora definitivamente superati, che facevano leva, ad es., su Ag. Entrate, Ris. 87/2018, e principi contabili internazionali Ias 32/Ifric 2.
[9] 3. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale di cui all'articolo 6. 4. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione "azione di partecipazione cooperativa". 5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti di cui al primo comma dell'articolo 24 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come elevati dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.
6. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate. 7. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa. 8. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. 9. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre azioni o quote.
[10] Consiglio nazionale del notariato - Studio n. 5307/I.
[11] “Non è invece richiesta, neanche ai fini della mutualità prevalente, una prevalenza quantitativa dei vantaggi mutualistici (ristorni) rispetto ai vantaggi lucrativi assicurati ai soci finanziatori; non è neanche necessario che i soci cooperatori siano numericamente superiori rispetto ai soci finanziatori. Non è obbligatorio assicurare statutariamente la prioritaria distribuzione dei ristorni rispetto ai dividendi a favore dei finanziatori, ed è compatibile con la mutualità, anche prevalente, la clausola che preveda la remunerazione prioritaria degli strumenti finanziari rispetto ai ristorni”. “Nel caso di cumulo tra le qualifiche di cooperatore e finanziatore, al socio non possono essere attribuite le riserve divisibili. Il socio che sia nel contempo cooperatore e finanziato re deve essere computato nella maggioranza dei cooperatori cui spetta l'amministrazione della società. Quanto al voto in assemblea, nel computo del terzo dei voti che non può essere superato rispetto ai soci finanziatori non devono essere computate le partecipazioni possedute in qualità di cooperatore” [Consiglio nazionale del notariato - Studio n. 5307/I].
[12] Consiglio nazionale del notariato - Studio n. 5307/I.
[13] Art. 2545-quater, c.c.
[14] Il rinvio alla disciplina delle Spa in materia di emissione di strumenti finanziari (articolo 2526, comma 1, cod. civ.), partecipativi e non, consente alle società cooperative di emettere una pluralità di titoli contrassegnati da combinazioni alternative di diritti amministrativi e patrimoniali [per es., strumenti azionari (articoli 2346 e 2348 e ss., cod. civ.), strumenti "ibridi di quasi capitale" (articolo 2346, ultimo comma, cod. civ.), obbligazioni (articolo 2410 e ss., cod. civ.), strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società (articolo 2411, comma 3, cod. civ.), azioni completamente prive di diritti amministrativi, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale (articolo 2351, comma 1, cod. civ.). Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima, o lo statuto può disporne scaglionamenti (articolo 2351, comma 2, cod. civ.). Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti (articolo 2351, comma 3, cod. civ.). Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere muniti del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano (articolo 2351, ult. comma, cod. civ.). Ulteriormente, “l'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto” (articolo 2349, comma 2, cod. civ.).
[15] Ai sensi dell’articolo 2522, comma 2, cod. civ., la cooperativa deve essere formata da almeno 3 soci, a condizione che questi siano persone fisiche e che il sistema di amministrazione dell’impresa sia quello delle Srl. La disciplina previgente prevedeva, più minuziosamente, che l’allora “piccola società cooperativa”, istituita ai sensi della L. 266/1997 (c.d. “Legge Bersani”), fosse costituita da un numero di soci - persone fisiche - non inferiore a 3 e non superiore a 8. Va, però, specificato che la disciplina vigente, secondo quanto previsto dall’articolo 111-septies, norme di attuazione del codice civile, ha conservato, per l’impresa cooperativa formata da un numero di soci pari o inferiore a 8, l’articolazione associativa precedente (nella Relazione accompagnatoria al D.lgs. 6/2003 si legge, infatti, che l’articolo 2522, comma 2, cod. civ., “si riferisce alla piccola società cooperativa, figura che data la sua diffusione nella pratica, merita di essere mantenuta in vita autonomamente”). D’altro canto, il testo vigente del codice civile non detta condizioni in relazione ai tipi di soggetti di diritto che formano la base sociale della cooperativa amministrata secondo lo schema giuridico delle Srl e costituita da meno di 9 soci, potendo, ancora, dedursi che, se l’impresa cooperativa è formata da un numero di soci inferiore a 9, i rispettivi soci devono essere tutti persone fisiche. Con riferimento particolare alle cooperative sociali, si può rilevare che, ai sensi dell’articolo 11, L. 381/1991, “possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative”.
[16] La disciplina speciale delle cooperative (articoli 2521 e 2525, cod. civ.) non richiede concomitanza fra rappresentazione della partecipazione al capitale e modello organizzativo della cooperativa emittente.
[17] ”Si ritiene che le partecipazioni dei soci finanziatori, per loro natura destinate alla circolazione, debbano essere necessariamente rappresentate da azioni (ciò vale anche per le partecipazioni dei soci sovventori, e per le azioni di partecipazione cooperativa) [Consiglio nazionale del notariato - Studio n. 5307/I].
[18] “L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento. I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati”.
[19] Art. 2542, c.c.
[20] “L'atto costitutivo [2540] deve indicare [2295]”: “le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni [2545 quater]” [art. 2521, comma 3, n. 8)].
[21] Cooperatore munito di rapporto di scambio mutualistico. Sia, privo sino a quel momento di strumenti finanziari; sia, già munito contestualmente di strumenti finanziari.
[22] Circolare 37/E/2003.
[23] Si precisa che la norma ne prevede la possibile “assegnazione”. Non la “distribuzione”, che - escluse ipotesi eccezionali di scioglimento della società cooperativa, subordinate alla devoluzione di capitali fiscalmente agevolati - potrebbe, nelle cooperative a mutualità prevalente, riguardare verosimilmente la categoria di soci muniti contestualmente di scambio mutualistico e di strumenti finanziari [v. art. 2514, comma 1, lett. c). cod. civ.; art. 2545-quinquies, comma 2, cod. civ.].