Ai sensi dell’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, è possibile richiedere il rimborso / utilizzo in compensazione tramite il mod. F24 del credito IVA trimestrale a condizione che:
- il credito IVA maturato sia superiore a € 2.582,28;
- nel singolo trimestre, sussista uno dei requisiti di cui all’art. 30, comma 3, DPR n. 633/72:
a) Effettuare, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media degli acquisti e importazioni. A tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative a beni ammortizzabili. (sono considerate “ad aliquota zero” le operazioni attive assoggettate a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 e le operazioni soggette a split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72).
b) Effettuare operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72, art. 41, DL n. 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate.
c) Effettuare acquisti / importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti / importazioni di beni e servizi imponibili. Il credito IVA da considerare riguarda esclusivamente l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.
d) Effettuare le seguenti operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia:
* lavorazioni relative a beni mobili materiali;
* trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
* servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
* servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare;
di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate.
e) Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter, DPR n. 633/72 ovvero con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati.
Novità nella compilazione del mod. IVA TR
Le principali modifiche riguardano le modalità di indicazione delle aliquote IVA e delle percentuali di compensazione nei quadri TA e TB ovvero la rivisitazione dei righi da 1 a 13 dei quadri TA (“Operazioni attive”) e TB (“Operazioni passive”). In sintesi, restano prestampate solo le aliquote IVA e percentuali di compensazione del 4%, 5%, 10% e 22%. Qualora ne occorrano altre sarà il soggetto passivo a indicarle nell’apposita colonna 2, mentre l’imposta dovrà essere riportata nella colonna 3.
Alla luce delle predette modifiche, nel quadro TA le operazioni attive per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta sono ordinate:
- dal rigo 1 al rigo 4, distinte per aliquota prestampata (4%, 5%, 10% e 22%);
- dal rigo 5 al rigo 19, distinte per percentuale di compensazione.
Per quanto concerne il quadro TB, le operazioni passive per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta sono ordinate:
- dal rigo 1 al rigo 4, distinte per aliquota o percentuale di compensazione prestampate (4%, 5%, 10% e 22%);
- dal rigo 5 al rigo 19, distinte per percentuale di compensazione non presente nei righi precedenti.
Le altre novità riguardano l’introduzione di due nuovi codici riservati ai soggetti passivi che non sono tenuti alla presentazione della garanzia patrimoniale per i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro.
Si tratta, in particolare:
- del codice “6”, da indicare nel campo 3 del rigo TD8, se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024), prima dell’inizio dell’anno solare riportato nell’apposito campo del frontespizio;
- del codice “4”, da indicare nella colonna 4 del quadro TE, se l’ente o società partecipante alla liquidazione dell’IVA di gruppo ha aderito al concordato preventivo biennale, sempre prima dell’inizio dell’anno solare riportato nell’apposito campo del frontespizio.
Si ricorda che, tenuto conto dei diversi livelli conseguenti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), l’art. 9-bis comma 11 lett. b) del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) riconosce l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui.
I benefici previsti dall’art. 9-bis del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) spettano anche ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024).