REGIME IVA AGRICOLO

REGIME IVA AGRICOLO

di Marco Baldin

lunedì 26 maggio 2025

Il sistema fiscale applicato all’agricoltura in Italia presenta una notevole complessità, dovuta alla molteplicità delle attività svolte dalle imprese agricole, alla loro natura spesso mista e alla necessità di contemperare esigenze di semplificazione con il rispetto delle regole generali dell’IVA. Uno degli strumenti chiave per conciliare tali esigenze è rappresentato dal regime speciale IVA previsto per gli agricoltori ex articolo 34 del D.P.R. 633/1972. Questo regime si fonda sull'applicazione di percentuali di compensazione forfetarie, che semplificano la determinazione dell'imposta detraibile, con l'obiettivo di evitare complicazioni legate alla tenuta della contabilità analitica dell’IVA.

 

Il quadro normativo: cos’è il regime speciale IVA

 

Il regime speciale IVA per l’agricoltura è un regime opzionale (ma naturale per chi ne ha i requisiti), che consente agli imprenditori agricoli di determinare l’imposta detraibile non sulla base delle fatture di acquisto, ma applicando una percentuale di compensazione all’ammontare delle operazioni attive imponibili. Queste percentuali sono stabilite per ciascun prodotto agricolo nella Tabella A, Parte I, del D.P.R. 633/1972.

 

Ad esempio:

  • Vino: 12,3%
  • Olio d’oliva: 6%
  • Bovini: 7%
  • Piante ornamentali: 4%
  • Fiori recisi: 4%
  • Aceto: 8,8%

 

In questo regime, l’IVA sulle vendite viene calcolata con l’aliquota ordinaria, ma la detrazione forfetaria è inferiore, spesso generando una differenza positiva per il contribuente, definita “rendita IVA”, da registrare come altri ricavi (voce A5 del Conto Economico).

 

Chi può accedere al regime speciale

 

Possono aderire al regime:

  • gli imprenditori agricoli individuali o società agricole;
  • coloro che esercitano attività agricole principali (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali);
  • e anche attività connesse (manipolazione, trasformazione, valorizzazione dei prodotti propri, agriturismo, fattoria didattica).

 

Per le attività miste, ovvero quelle che prevedono anche la rivendita di prodotti non propri o acquistati da terzi, si applicano le regole dell’impresa mista di cui all’art. 34, comma 5, con un trattamento differenziato ai fini IVA.

 

Esempi pratici: cessione di vino, olio e bovini

 

a) Cessione di vino in regime speciale

Un produttore agricolo vende vino da tavola per 10.000 euro + IVA 22%. L’IVA sulle vendite sarà pari a 2.200 euro. Se lo stesso agricoltore ha acquistato materie prime per 2.000 euro + IVA 10% (200 euro), l’IVA detraibile non sarà pari a quella delle fatture di acquisto, ma sarà calcolata applicando la percentuale di compensazione del vino (12,3%) sull’imponibile delle vendite: 10.000 × 12,3% = 1.230 euro.

In tal caso:

  • IVA a debito: 2.200 €
  • IVA forfetaria detraibile: 1.230 €
  • IVA da versare: 970 €
  • La differenza tra IVA detraibile e IVA reale su acquisti (1.230 - 200 = 1.030 €) è una rendita IVA da rilevare come provento.

 

b) Cessione di bovini

Nel caso della cessione di bovine da macello per 50.000 euro + IVA 10%, con percentuale di compensazione al 7%, l’IVA da detrazione forfettaria sarà di 3.500 euro, mentre quella da versare allo Stato sarà di 1.500 euro, sempre con il meccanismo della compensazione tra IVA sulle vendite e forfettaria detraibile.

 

Attività accessorie e connesse

 

Alcune attività agricole atipiche possono rientrare nel regime speciale, purché rispettino i requisiti dell’art. 2135 c.c. e siano svolte con risorse e strumenti dell’azienda.

 

a) Raccolta e vendita di tartufi

Dal 2017, i tartufi congelati sono soggetti ad aliquota IVA del 10%, quelli freschi al 5%. Per i raccoglitori occasionali senza partita IVA, l’acquirente applica una ritenuta d’imposta del 23% sul 78% del corrispettivo (deduzione forfettaria del 22%). Non si emette autofattura. L’acquirente documenta l’acquisto con data, natura del prodotto e versamento imposta sostitutiva.

 

b) Oli vegetali

La cessione di oli vegetali puri a operatori elettrici per produzione di energia elettrica può beneficiare dell’aliquota IVA del 10%, come da risoluzione 19/E del 15.03.2021.

 

c) Marmellate, vino, olio, aceto

Se derivano da frutta, uve e olive di produzione propria, possono rientrare nel regime speciale IVA con aliquote agevolate (10% per marmellate, 22% per vino e olio con le rispettive percentuali di compensazione).

 

d) Cesti regalo

Nel caso di confezioni che includano sia prodotti propri che acquistati, la vendita viene inquadrata come attività commerciale mista. L’IVA si calcola:

  • con percentuali di compensazione per prodotti propri;
  • con metodo ordinario per prodotti acquistati;
  • con aliquota ordinaria sull’intero cesto se costituisce un unico bene.

 

e) Visite e degustazioni

Le visite in cantina con degustazioni rientrano nelle attività agrituristiche (L. 268/1999) e possono beneficiare delle semplificazioni connesse.

 

5. Scritture contabili nel regime speciale

Anche se il regime semplifica l’IVA, la contabilità economica resta necessaria per rilevare correttamente i ricavi e i costi, nonché eventuali rendite IVA. Di seguito un esempio di rilevazioni:

 

Vendita vino in regime speciale:

Voce

Dare

Avere

Crediti v/clienti

12.200 €

 

Merci c/vendite

 

10.000 €

IVA c/vendite

 

2.200 €

 

Acquisto materie prime:

Voce

Dare

Avere

Merci c/acquisti

2.000 €

 

IVA c/acquisti

200 €

 

Debiti v/fornitori

 

2.200 €

 

Liquidazione IVA:

Voce

Dare

Avere

IVA c/vendite

2.200 €

 

Merci c/acquisti

 

2.000 €

IVA c/acquisti

 

200 €

Erario c/IVA

 

970 € (da versare)

 

Rilevazione rendita IVA:

Voce

Dare

Avere

Erario c/IVA

1.030 €

 

Altri ricavi (voce A5)

 

1.030 €