Al fine di stimolare gli investimenti in capitale umano, con l’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, il Legislatore ha introdotto una maxi deduzione a favore delle imprese / lavoratori autonomi che nel 2024 hanno effettuato nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.
L’agevolazione, introdotta per il 2024, è stata estesa anche ai successivi 3 anni, ossia al 2025, 2026 e 2027 dall’art. 1 commi 399 e 400, Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).
Al fine di beneficiare della maxi deduzione è richiesta la coesistenza delle seguenti due condizioni:
- “incremento occupazionale” al termine del periodo d’imposta, ossia il numero di dipendenti a tempo indeterminato a fine esercizio deve superare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo precedente;
- “incremento occupazionale complessivo” al termine del periodo d’imposta, ossia il numero di dipendenti complessivo (a tempo determinato e indeterminato) a fine esercizio deve superare il numero complessivo dei dipendenti mediamente occupati nel periodo precedente.
Ai fini della verifica dei citati requisiti, relativamente ad un’impresa con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, va pertanto posto a confronto il dato puntuale al 31/12/2024 rispetto alla media del 2023.
Il beneficio riconosciuto è una maggiorazione fiscale pari al 20% del costo del personale. Tale costo è pari al minor importo tra:
- il costo effettivo dei nuovi assunti a tempo indeterminato risultante dalla voce B.9 del Conto economico;
- l’incremento del costo complessivo del personale del 2024 rispetto al medesimo costo del 2023.
In base all’art. 5, comma 7, lett. c, del D.M. 25/06/2024, per individuare i predetti costi si fa riferimento al dato contabile della voce B.9 dal quale vanno esclusi il costo dei dipendenti oggetto di trasferimento e gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri connessi al personale.
Laddove l’incremento occupazionale sia legato a soggetti meritevoli di maggior tutela, la maggiorazione del costo è stabilita nella misura complessiva del 30%.
L’ammontare della maggiorazione del 20% del costo del personale, per le imprese cooperative, va indicata nel modello Redditi SC tra le variazioni fiscali in diminuzione a rigo RF55 con il codice 66 (codice 67 per la maggiorazione del 30%).
Infine è previsto che l’acconto IRES sia ricalcolato senza considerare la maggiorazione.