Giurisprudenza del lavoro

Giurisprudenza del lavoro

lunedì 19 maggio 2025

Licenziamento per uso privato dell’auto aziendale durante l’orario di lavoro

Corte di cassazione. Ordinanza 3607 del 12 febbraio 2025

 

La Cassazione ha stabilito che è legittimo il licenziamento del dipendente che utilizza l’auto aziendale per motivi privati durante l’orario di lavoro.  La Corte ha ritenuto  che l’attività fraudolenta sia consistita nella falsa attestazione della presenza in servizio e nell’utilizzo personale del mezzo aziendale. Ciò nonostante il lavoratore fosse autorizzato a usare il veicolo esclusivamente per motivi attinenti all’attività lavorativa, a prescindere dall’integrazione di un reato o dalla quantificazione del danno, comunque riscontrabile nell’uso improprio della vettura e dell’orario lavorativo retribuito.

Viene anche riconosciuta la legittimità dell’attività investigativa svolta dall’azienda, che ha incaricato un’agenzia privata di controllare il lavoratore perché  i controlli del datore di lavoro, anche mediante un’agenzia investigativa, sono legittimi se finalizzati a verificare comportamenti fraudolenti del dipendente che possano danneggiare l’azienda. Tali controlli, invece, non avrebbero potuto avere ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa. Nel caso in esame, tuttavia, il controllo non era diretto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, bensì a rilevare la condotta fraudolenta del dipendente, il quale risultava assente dal luogo di lavoro nonostante la timbratura del badge.

 

Il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori

Corte di Cassazione. Sentenza n. 11603/2025

 

In una controversia avente ad oggetto un infortunio sul lavoro dall’esito fatale, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla responsabilità del mero committente dei lavori presso il cantiere ove si è verificato il sinistro, affermando che anche il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. Per cui, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, sussiste sia in capo al datore di lavoro sia in capo al committente.

 

Conflitto di interessi e giusta causa di licenziamento

Cass. Sez. Lav., ord. 11 febbraio 2025, n. 3405

 

La reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà e correttezza da parte del lavoratore, manifestata attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriale parallela senza autorizzazione  integra una giusta causa di licenziamento per la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario. La previsione contenuta nel codice etico aziendale, che impone la comunicazione preventiva di attività economiche parallele, si configura quale regola di comportamento compatibile con il generale obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., il cui rispetto è imprescindibile per il mantenimento del rapporto di lavoro subordinato. In tale contesto, la valutazione della tempestività della contestazione disciplinare deve tenere conto del momento in cui il datore di lavoro ha acquisito elementi certi e definitivi per avviare il procedimento, non potendosi escludere un'indagine preliminare volta alla verifica dei fatti contestati.