Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una forma di retribuzione differita la cui
- maturazione avviene mensilmente,
- corresponsione è posticipata alla cessazione del rapporto di lavoro, al fine di assicurare un supporto economico al dipendente al termine della vita lavorativa.
Le anticipazioni di tfr e le recenti indicazioni dell’ispettorato
Rappresentano una parziale eccezione alla regola ricordata in premessa le anticipazioni di TFR.
L’art. 2120 del codice civile stabilisce infatti che
…Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.
Il personale ispettivo ha riscontrato la prassi diffusa presso alcune aziende di anticipare mensilmente il TFR in busta paga. A tale proposito, l'INL ritiene che la pattuizione collettiva o individuale di miglior favore possa avere ad oggetto un'anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione, ma non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile di TFR.
L’Ispettorato sottolinea che eventuali violazioni costituirebbero una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.
Peraltro, in aggiunta, l’INL evidenzia che tale operazione contrasterebbe con la stessa ratio dell'istituto di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
Le conseguenze
Nel caso in cui il personale ispettivo dovesse ravvisare irregolarità rispetto alle indicazioni fornite dall'INL, dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l'adozione del provvedimento di disposizione.
In conclusione il pagamento mensile del rateo del tfr, oltre ad andare contro lo spirito dell’istituto, è un’operazione sconsigliabile, a pena di pesanti conseguenze: ricostituzione del TFR aziendale (maggiori costi per accantonamento), ricostituzione del TFR presso il Fondo di Tesoreria (maggiori costi per versamento dei contributi, interessi e sanzioni, uscita finanziaria), richiesta di restituzione delle quote al lavoratore (non facile soprattutto se è cessato) o loro trasformazione in retribuzione (sottoposizione a Irpef e Inps, rifacimento dei conguagli fiscali e delle CU, rifacimento dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi dell’impresa).