Auto aziendali. Deroga temporanea per quelle ordinate prima del 2025

Auto aziendali. Deroga temporanea per quelle ordinate prima del 2025

Legge 24 aprile 2025, n. 60 di conversione con modiche del decreto-legge 28 febbraio 2025 n.19. GU n.98 del 29-04-2025

 

Con la conversione del cd. Decreto Bollette è stata introdotta una parziale e temporanea deroga al nuovo regime di determinazione del fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti introdotto dalla Legge di Bilancio 2025

lunedì 19 maggio 2025

Come si ricorderà (si veda la Newsletter n. 1/2025), per la determinazione del fringe benefit da applicare in caso di concessione di auto aziendali in uso promiscuo a dipendenti (e amministratori), la Legge di Bilancio 2025 ha previsto una nuova formulazione dell’art. 51 co. 4  lett. a) in base alla quale il controvalore è determinato in base alle tabelle Aci per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri applicando allo stesso le seguenti percentuali:

  • 50% dell’importo nella generalità dei casi;
  • 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

 

Subito dopo l’introduzione del nuovo regime, gli addetti ai lavori avevano evidenziato due significative criticità.

Le prima riguardava la modalità di determinazione, dal 1° gennaio 2025, del valore del benefit per i veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024. Con la norma introdotta in conversione, in questi casi resta ferma la disciplina vigente al 31 dicembre 2024. In sostanza, per questi assegnatari il calcolo per la determinazione del benefit continuerà a basarsi sul costo km desumibile dalle tabelle Aci su una percorrenza convenzionale di 15.000 km da moltiplicare per una percentuale che varia in base al valore delle emissioni del veicolo come segue:

  • per le auto con emissione di CO2 non superiori a 60g/km - 25%;
  • per le auto con emissione di CO2 superiori a 60g/km e non superiori a 160 g/km - 30%;
  • per le auto con emissione di CO2 superiori a 160g/km e non superiori a 190 g/km - 50%;
  • per le auto con emissione di CO2 superiori a 190g/km - 60%.

 

Senza la conferma normativa, c’era il rischio di dover valorizzare questi veicoli applicando il criterio del valore normale indicato nell’articolo 51, comma 3, del Tuir, che sarebbe risultato penalizzante per molti utilizzatori in quanto prevede la tassazione sulla quota riferibile all’uso privato del veicolo (scorporando dal valore complessivo l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro).

 

La seconda problematica era collegata alla penalizzazione che avrebbero subito quei lavoratori per i quali il datore di lavoro aveva già effettuato l’ordinativo del veicolo prima del 31.12.2024 ma che dovevano attendere i primi mesi del 2025 per ottenere la concessione dello stesso.

In questo caso è stata introdotta una temporanea deroga alla nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025. Per i veicoli ordinati dai datori di lavoro lo scorso anno, o precedentemente, e assegnati ai dipendenti entro il mese di giugno 2025 continua ad applicarsi il regime di determinazione in vigore fino al 31.12.2024.

 

Possiamo quindi riassumere la situazione dopo l’approvazione del DL Bollette con la seguente tabella

 

Ordine autoveicolo

Concessione al lavoratore

Norma applicabile

2024 o prima

Entro 31.12.2024

LB 2020

Entro 30.6.2025

LB 2020

Dopo 30.06.2025

LB 2025

2025

 

LB 2025

 

Non risultano invece toccati dalla norma del decreto Bollette i veicoli concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2020 e ancora utilizzati. In tali casi continua ad applicarsi il regime in vigore al 31 dicembre 2019, con tassazione in base al coefficiente fiscale fisso del 30%, rimanendo valida la clausola di salvaguardia contenuta nell’articolo 1, comma 633, della legge di Bilancio 2020.