Somministrazione di lavoro
Il Collegato Lavoro ha apportato modifiche alla disciplina della somministrazione eliminando la disciplina transitoria in vigore fino al 30 giugno 2025 che consentiva agli utilizzatori di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato, laddove l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore di aver assunto detto lavoratore a tempo indeterminato.
Pertanto, in caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi, si costituisce in capo all’utilizzatore un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Il Ministero del Lavoro precisa che per i contratti di somministrazione stipulati tra agenzia e utilizzatore a decorrere dal 12 gennaio 2025, il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati deve tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente a tale data.
Il Collegato lavoro ha introdotto due ulteriori categorie di lavoratori escluse dal limite quantitativo del 30% di lavoratori a termine e di lavoratori somministrati a tempo determinato rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore. Sono infatti ora escluse da tale limite percentuale anche
- le ipotesi già escluse dai limiti quantitativi stabiliti per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero i contratti conclusi:
- in fase di avvio di nuove attività;
- da start- up innovative;
- per lo svolgimento di attività stagionali;
- per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli;
- per la sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori over 50;
- i lavoratori inviati in missione a tempo determinato, se assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Collegato lavoro ha altresì stabilito che, in caso di assunzioni a tempo determinato di tali categorie di lavoratori effettuate dalle agenzie per il lavoro, non trova applicazione l'obbligo di indicazione delle causali stabilite per le assunzioni con contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi:
- i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, così come individuati dalla normativa nazionale, in conformità con le disposizioni europee.
Attività stagionali
A seguito dell'intervento del Collegato Lavoro sono ricomprese tra le tipologie di attività di lavoro stagionale anche quelle previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dai contratti collettivi aziendali conclusi dalle loro RSA ovvero dalla RSU.
Il Ministero del Lavoro, nel ribadire la natura retroattiva della norma di interpretazione autentica con applicazione anche rispetto ai contratti collettivi firmati prima della sua entrata in vigore, sottolinea che nell'ambito delle attività stagionali rientrano
- oltre a quelle legate a cicli stagionali ben definiti,
- anche quelle indispensabili per fronteggiare intensificazioni produttive in determinati periodi dell'anno o dovute ad esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa.
Lavoro agile: termine per le comunicazioni obbligatorie
Il Collegato Lavoro ha fissato in 5 giorni il termine per la comunicazione
- dell'avvio e della cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile e
- delle eventuali modifiche della durata originariamente prevista.
Tale termine opera, a partire dal 12 gennaio 2025, per tutti i datori di lavoro privato, dalla data dell'effettivo inizio della prestazione di lavoro agile, fatta salva la stipula per iscritto dell'accordo per il lavoro agile.
Inoltre:
- nel caso di modifica della durata originariamente comunicata, per effetto di una proroga dell’accordo, il datore dovrà comunicarla entro i 5 giorni successivi alla proroga stessa;
- nel caso di cessazione anticipata, la comunicazione deve essere inviata entro i 5 giorni successivi alla nuova data di conclusione.