Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, noto come decreto Sostegni, interviene, tra l’altro, sul sistema degli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica. Di seguito riepiloghiamo il contenuto del Messaggio INPS n. 1297 del 26 marzo scorso che, oltre a chiarire il testo della norma, fornisce indicazioni operative sulla presentazione delle relative domande.
Cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO)
Il Decreto all’articolo 8 introduce un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di CIGO richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.
- NOTA BENE. Le 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge di bilancio 2021, che si collocavano nel primo trimestre dell’anno in corso.
Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti
- 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.
FIS e Cassa in deroga
I datori di lavoro che rientrano nelle tutele
- del Fondo di integrazione salariale (FIS),
- dei Fondi di solidarietà bilaterali
- della Cassa integrazione in deroga,
nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, possono richiedere trattamenti per un massimo di 28 settimane complessive.
NOTA BENE. Il decreto-legge n. 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della legge di Bilancio, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021. Quindi il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente, previsto per un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Conseguentemente i datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Va tuttavia evidenziato che il periodo di 12 settimane della legge di bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Causale delle nuove domande, datori di lavoro destinatari, lavoratori beneficiari
- Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, FIS e CIGD, i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21”.
- Possono accedere al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l’ASO e la CIGD anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.
- I nuovi trattamenti trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge).
Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA)
I datori di lavoro del settore agricolo possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli
- per una durata massima di 120 giorni,
- nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Il trattamento è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative.
- Analogamente a quanto indicato per la CIGO e il FIS, anche per la CISOA il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente di 90 giorni compresi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
NOVITA’. Con riguardo alle settimane decorrenti dal 1° aprile 2021 la possibilità di anticipazione del trattamento (e di successivo conguaglio) da parte del datore di lavoro - in alternativa a quello del pagamento diretto – viene estesa anche alla cassa integrazione in deroga.
Termini di invio delle domande di CIGO, CIGD, ASO e CISOA
Le domande di accesso agli ammortizzatori covid-19 devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La regola vale anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021.
Trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti.
La trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig” che sostituisce il modello SR41.
Per quanto riguarda le indicazioni operative per la gestione del nuovo flusso che sarà trasmesso tramite il canale Uniemens, l’INPS si riserva di fornire le opportune informazioni con successiva circolare.