Come si ricorderà la norma dell’art. 22 del DL 60/2024 (cosiddetto Decreto Coesione), per diventare efficace, era subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea che è pervenuta il 31 gennaio scorso.
Decorrenza
Il decreto ministeriale ha creato una netta distinzione tra:
- Lo sgravio “base” che si potrà applicare per le assunzioni su tutto il territorio nazionale, come previsto dalla legge, per le assunzioni dall’1-9-2024 e fino al 31-12-2025.
- Lo sgravio “speciale” valevole per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna che si potrà applicare soltanto per le assunzioni effettuate dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea, 31-1-2025, e fino al 31-12-2025.
Lavoratori destinatari
Sono agevolate le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato.
L'esonero spetta per le assunzioni di persone che alla data di assunzione non hanno compiuto il 35° anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.
Il decreto attuativo (anche il Dl 60) prevede due eccezioni:
- le persone in precedenza assunte con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- le persone che sono state occupate a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero medesimo (portabilità dell’esonero).
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato e, come già detto, i rapporti dirigenziali.
Datori di lavoro esclusi
Sono esclusi dal beneficio:
- i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 46 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Compatibilità dell’esonero
Il bonus giovani
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 4 Dlgs 216/2023 – super-deduzione).
Misura e condizioni di fruizione
L’agevolazione “base” consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e i contributi Inail).
L’esonero ha un tetto massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata dall’INPS a seguito dell’accoglimento della domanda di sgravio di cui si tratterà più avanti.
Devono anche essere rispettate le procedure, i vincoli territoriali e i criteri di ammissibilità previsti dal Pnrr.
Come di consueto in questi casi, resta ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione “maggiorata”, il tetto massimo è aumentato a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, è riservata ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Come di consueto, anche la fruizione di questo esonero è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1 commi 1175 e 1176 della Legge 296/2006, il cosiddetto durc interno.
Ricordiamo le ulteriori condizioni di accesso e di revoca contenute nel Dl 60:
- L'esonero spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità operativa o produttiva.
- Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Presentazione delle domande di ammissione e misura del beneficio
Ai fini della fruizione dell’esonero i datori di lavoro devono inoltrare all’INPS, esclusivamente in via telematica, a partire dal 16 maggio 2025, una domanda che deve contenere queste informazioni:
- dati identificativi dell’impresa;
- dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.
Nel caso di assunzioni o trasformazioni per le quali i datori di lavoro intendano applicare l’agevolazione “base” di 500 euro mensili la domanda di fruizione dell’esonero è trasmessa all’INPS che, svolte le necessarie verifiche comunica l’accoglimento, e procede “ad accantonare, nei limiti delle disponibilità, le risorse necessarie per il finanziamento della misura”.
Nel caso di richiesta dell’agevolazione “maggiorata”, il datore di lavoro deve presentare la domanda prima di assumere. Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.
Esposizione nei dichiarativi Uniemens
Con la circolare 90, l’Inps ha precisato che è possibile utilizzare la procedura all’interno del dichiarativo Uniemens a partire dalla competenza del mese di giugno 2025. L’Istituto ha fornito anche le istruzioni per recuperare l’agevolazione per i mesi pregressi.