Ricordiamo che il Collegato è entrato in vigore il 12-1-2025 e le norme di interesse lavoristico sono già state ampiamente illustrate nel n. 18/2024 di questa Newsletter.
Con l’art. 19 il provvedimento in esame è intervenuto modificando l’articolo 7 comma 2 del Dlgs 104/2022 (cd. Decreto Trasparenza). Con il nuovo testo si stabilisce che, in caso di contratto a tempo determinato, la durata del periodo di prova è stabilita tenendo conto delle seguenti due regole.
- 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro
- la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.
Il Ministero precisa che i limiti massimi non possono essere derogati neppure dalla contrattazione collettiva.
In sostanza la situazione che si realizza è la seguente:
- dove il Ccnl di settore non ha già previsto norme specifiche per i rapportia termine, si dovrà applicare il criterio di un giorno di prova ogni 15 giorni di durata del rapporto con un minimo di 2 giorni di prova;
- dove il Ccnl di settore ha già previsto norme specifiche per i rapporti a termine, in ogni caso non si potranno superare
- i 15 giorni di prova per i rapporti di durata fino a 6 mesi;
- i 30 giorni di prova per i rapporti di durata oltre i 6 e fino a 12 mesi.
Un altro chiarimento è quello per cui, in caso di contratti di lavoro a termine di durata superiore a 12 mesi, il periodo di prova sarà calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per 15 quindici giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni, stabilita per contratti a termine di durata inferiore a 12 mesi.
Ad esempio, se si assume un lavoratore a termine in sostituzione di un altro assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro per una durata di 18 mesi, si potrà apporre al contratto un periodo di prova non superiore a 36 giorni (fatto salvo che il Ccnl non preveda un periodo più breve, come si dirà appena qui sotto).
Infine il Ministero ricorda che la norma del Collegato ammette eventuali previsioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi considerando il riferimento a favore del lavoratore. In questo senso deve essere considerata più favorevole per il lavoratore una minore estensione del periodo di prova, perché limita temporalmente la precarietà che lo stesso comporta per il lavoratore.