Opportunità

Ccnl cooperative di consumo. Erogazione della seconda tranche di una tantum con la retribuzione di aprile

Accordo di rinnovo del CCNL del 29 marzo 2024 

 

L’accordo di rinnovo del CCNL Distribuzione cooperative del 29 marzo 2024  ha stabilito l'erogazione di un importo a titolo di una tantum ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale. Con le retribuzioni di aprile 2025 dovrà essere erogata la seconda tranche della predetta una tantum.

lunedì 7 aprile 2025

L'erogazione dell'una tantum (prima e seconda tranche) ai sensi dell’articolo 185 del CCNL riguarda esclusivamente i lavoratori in servizio al 29 marzo 2024, ossia alla data di sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo (non deve essere erogata, pertanto, ai lavoratori entrati in servizio dopo tale data).

Inoltre, poiché l'indennità copre il periodo di carenza contrattuale intercorrente tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2023 (15 mensilità complessive), ulteriori condizioni per la erogazione della seconda tranche dell'una tantum sono rappresentate: A) dall’essere stato il lavoratore in servizio entro questo periodo temporale per uno o più periodi; B) dall’essere il lavoratore ancora in forza alla data di erogazione della retribuzione di aprile 2025.

 

Livello

Parametro

1.4.2025

Totale

Q

255

265,63

619,79

I

232

241,67

563,89

II

202

210,42

490,97

III S

180

187,50

437,50

III

167

173,96

405,90

IV S

155

161,46

376,74

IV

144

150,00

350,00

V

130

135,42

315,97

VI

100

104,17

243,06

 

L’importo deve essere

  • determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo servizio prestato nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023. In particolare gli importi saranno erogati in misura piena ai lavoratori che sono stati in forza senza soluzione di continuità per il periodo dal 1/01/2022 al 31/03/2023 e pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo dal 1/01/2022 al 31/03/2023.
  • riproporzionato in caso di lavoro part-time

 

Ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio nel periodo di vacanza contrattuale non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; D) tale importo è escluso dal computo di qualsiasi istituto contrattuale e dalla base di calcolo del Trattamento di fine rapporto.

 

 

Disciplina per le imprese minori della distribuzione cooperativa

Art 147 - Orario di lavoro

 

In considerazione del ruolo sociale che le piccole cooperative svolgono in territori disagiati e/o a bassa densità di popolazione e della particolare gravità della situazione economica, nelle imprese minori della distribuzione cooperativa, che constano di una sola unità produttiva ovvero che occupano fino ad una media per unità produttiva di 20 addetti equivalenti f.t., i permessi individuali annui sono riconosciuti nella misura di 60 ore per tutti i lavoratori dipendenti. Saranno riconosciute ulteriori 12 ore di permesso retribuito in misura pari a 6 ore a decorrere dall’1.4.2025 e a ulteriori 6 ore dall’1.4.2026, fermo restando l'obbiettivo del raggiungimento delle 88 ore di permessi retribuiti a regime.