Con l’art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, il Legislatore ha modificato l’art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, estendendo agli amministratori di società l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese.
Ora con la Nota 12.3.2025, n. 43836 il MiMiT, dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della nuova disposizione, ai relativi termini temporali da rispettare nonché alle conseguenze derivanti dal mancato adempimento
In particolare il Ministero specifica innanzitutto che l’obbligo interessa non soltanto le società costituite dall’1.1.2025 ma anche quelle costituite prima di tale data. Per queste ultime l’indirizzo PEC degli amministratori va comunicato entro il 30.6.2025.
Inoltre:
- gli amministratori non possono utilizzare l’indirizzo PEC comunicato dalla società. Ogni amministratore deve quindi dotarsi di una PEC personale distinta da quella della società;
- in presenza di una pluralità di amministratori, va iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi;
- il soggetto che risulta amministratore di più società può scegliere di utilizzare un’unica PEC ovvero più PEC.
In caso di nomina di un nuovo amministratore, di rinnovo dell’incarico nonchè della nomina del liquidatore, la comunicazione dell’indirizzo PEC dovrà inoltre essere effettuata contestualmente all’iscrizione della nomina / rinnovo.