DECRETO 1°APRILE – MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA E IN MATERIA DI VACCINAZIONI

DECRETO 1°APRILE – MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA E IN MATERIA DI VACCINAZIONI

E’ stato pubblicato nella GU del 1° aprile 2021 il Decreto Legge n. 44/2021 che oltre a disporre la continuazione delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, introduce l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario.

mercoledì 7 aprile 2021

Misure per il contenimento dell’epidemia

 

Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il Decreto prevede inoltre la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

 

Obbligo di vaccinazione per il personale medico e sanitario

 

Il Decreto all’art. 4 introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza

In riferimento a quest’ultima norma riteniamo utile fornire un’analisi completa in relazione alla sua applicazione a numerose categorie di lavoratori impiegate nella cooperazione del settore socio-sanitario.

In primo luogo va ricordato che l’emanazione di una norma di legge era indispensabile per adempiere al disposto dell’articolo 32 comma 2 della Costituzione. Tre mesi di discussioni giuridiche, per mancanza di una chiara presa di posizione, sono stati più che sufficienti.

I destinatari dell’obbligo di vaccinazione, gratuita, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. sono:

  • ïgli esercenti le professioni sanitarie
  • ïgli operatori di interesse sanitario

che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.

L’obbligo è in vigore fino alla completa attuazione del piano vaccinale previsto dall'articolo 1 comma 457ss della legge 178/2020 e comunque non oltre il 31-12-2021.

Gli elenchi delle professioni sanitarie e di interesse sanitario sono contenuti nell’allegato tratto dal sito del Ministero della salute. Tra gli “operatori di interesse sanitario” sono compresi anche gli operatori sociosanitari ampiamenti presenti nell’organico delle cooperative.

Il decreto non riguarda invece le altre figure presenti nelle strutture: gli ausiliari, il personale con mansioni di cucina, gli addetti alle pulizie ecc.

L’obbligo è inoltre ristretto alle strutture indicate sopra tra le quali sono comprese, oltre agli ospedali, le Rsa e in generale le strutture residenziali e semi residenziali per anziani, per disabili, per minori, ma non altri servizi quali, ad esempio, quelli di assistenza domiciliare.

 

Il comma 1 dell’articolo 4 stabilisce anche che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

L’obbligo non opera (e la vaccinazione può essere omessa o differita) soltanto in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale (comma 2).

 

La procedura delle Autorità Pubbliche (Regioni, Province Autonome, ASL)

 

1) Trasmissione degli elenchi dei lavoratori alle regioni

Entro il 6 aprile (5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto)

  • ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.
  • ⇒i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture indicate sopra trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano. Per questi adempimenti, ogni regione o provincia autonoma dovrà dare indicazione sulle modalità di trasmissione.

 

2) Verifica dello stato vaccinale

Entro 10 giorni dalla data di ricezione degli elenchi (al massimo il 16 aprile), le regioni e le province autonome verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, la regione o la provincia autonoma segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

 

3) Comunicazioni delle Asl ai lavoratori

Ricevuta la segnalazione, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito (al massimo il 21 aprile), la documentazione comprovante

    1. a.l'effettuazione della vaccinazione,
    2. b.l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2,
    3. c.la presentazione della richiesta di vaccinazione;
    4. d.l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

 

    • ⇒In caso di mancata presentazione della documentazione entro i 5 giorni, l'azienda sanitaria locale, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo.
    • ⇒In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

 

4) Comunicazione delle ASL ai datori di lavoro in caso di mancata vaccinazione

Decorsi i termini di cui sopra (20 giorni in caso di mancata documentazione e 23 in caso di richiesta di vaccinazione) l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale.

L'adozione dell'atto da parte dell’ASL determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

 

ATTENZIONE. In fase di applicazione dell’art. 4 è probabile che la Regione Veneto (ma anche le altre regioni) adotti passaggi procedurali e modelli di comunicazione specifici. Si raccomanda alle cooperative di consultare tutte le informative che saranno inviate da Confcooperative Federsolidarietà Veneto e il portale della Regione.

La procedura per i datori di lavoro

1) Tentativo di repechage

A questo punto scattano gli ulteriori adempimenti del datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione dell’ASL, deve adibire il lavoratore a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

 

2) Sospensione

Se non è possibile l'assegnazione a mansioni diverse il lavoratore sarà sospeso dal servizio senza la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il lavoratore rimane sospeso fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale (che sarà decretato dal Governo) e comunque non oltre il 31-12-2021.

 

Lavoratori fragili

Il decreto richiama esplicitamente (comma 10) il disposto dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Dl 18/ 2020 (di recente modificato dal Dl 41/2021) che dispone norme di protezione per i lavoratori fragili, quali potrebbero essere coloro che non possono essere vaccinati ai sensi del comma 2.

In questi casi è possibile utilizzare il lavoro agile (ipotesi forse poco praticabile per professioni sanitarie “sul campo”) o esentare il lavoratore dal servizio equiparando l’assenza al ricovero ospedaliero.

 

Scudo penale per gli incaricati alla vaccinazione

Inoltre, il decreto esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative.