Pillole per la gestione del personale

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mercoledì 19 marzo 2025

Congedo parentale: è possibile la fruizione a ore?

 

D. È possibile la fruizione a ore del congedo parentale? Se sì, quali sono le condizioni e i limiti?

R. Il Testo unico a tutela e sostegno della maternità e della paternità delega alla contrattazione collettiva la regolazione delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa (articolo 32, comma 1-bis, del Dlgs 151/2001). In assenza di disciplina della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, la norma riconosce a ciascun genitore facoltà di scelta tra la fruizione giornaliera e quella oraria del congedo parentale, stabilendo che la «fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale» (articolo 32, comma 1-ter, del Dlgs 151/2001).

La richiesta del congedo va effettuata al datore di lavoro, con un preavviso minimo di 5 giorni, salva diversa previsione del contratto collettivo. Il preavviso è di 2 giorni per la fruizione del congedo su base oraria.