Denuncia annuale per lavoro notturno e altri lavori usuranti

Denuncia annuale per lavoro notturno e altri lavori usuranti

Decreto del Ministero del Lavoro del 20/09/2011

 

Scade il 31 marzo prossimo il termine per comunicare le attività faticose e pesanti svolte nel 2024. L’obiettivo è quello di consentire ai lavoratori coinvolti in tali attività di poter accedere al trattamento pensionistico anticipato. La denuncia annuale risulta obbligatoria nel caso di svolgimento continuativo di lavoro notturno.

mercoledì 19 marzo 2025

La denuncia annuale per lavoro notturno

Entro il prossimo 31 marzo 2025 i datori di lavoro che svolgono lavoro notturno devono effettuare una denuncia obbligatoria, per ogni dipendente, del numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia (D.Lgs. 67/2011 DM 20.9.2011).

Come previsto dall’art. 6 del DM 20/09/2011 la comunicazione deve essere inviata al Ministero del Lavoro tramite il sito cliclavoro.gov.it con mod. LAV-US in via telematica. L'omissione della comunicazione annuale obbligatoria (lavoro notturno) è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500 (è applicabile l'istituto della diffida).

Nota bene. Ai fini della corretta compilazione della denuncia sul lavoro notturno si consiglia di consultare l’apposita sezione dell’Urp online del sito del Ministero del Lavoro che contiene numerose faq dedicate.

 

Entro la stessa data i datori di lavoro che svolgono (altri) lavori usuranti possono effettuare anche una comunicazione annuale, ai fini statistici - quindi non obbligatoria - del periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni rientranti nella nozione di lavori usuranti.

 

Tipologie di lavori usuranti

L'elenco dei lavori usuranti è contenuto nell'art. 1 del D.Lgs. 67/2011:

 

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 (lavoro sottosuolo; nelle cave; lavori ad alte temperature; lavori in spazi ristretti, cassoni in aria compressa ecc.); l'elenco è tassativo. Inoltre non rientra tra i "lavori espletati in spazi ristretti" l'attività di gruista in quanto per spazi ristretti si devono intendere quei luoghi chiusi in cui possono verificarsi infortuni gravi a causa di sostanze pericolose, esplosioni o mancanza di ossigeno e perché "la cabina di comando di una gru non è assimilabile a intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture" come, invece previsto nel D.M. 19 maggio 1999 .

 

b) lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 , che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno e precisamente:

  • lavoratori a turni di qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 oppure non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
  • al di fuori dei casi indicati al punto precedente, rientrano tra gli interessati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

 

c) Lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”: si tratta dei lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al D.Lgs. 67/2011.

A tali lavoratori si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

Le attività svolte, quindi sono solo quelle rientranti in specifiche lavorazioni contrassegnate da una data voce di tariffa. In particolare si tratta di:

  • prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
  • lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.;
  • macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
  • costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
  • apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
  • elettrodomestici;
  • altri strumenti e apparecchi;
  • confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc;
  • confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

 

Nota bene. Anche per i lavoratori addetti alle “linee a catena” è obbligatoria la denuncia che però va effettuata solo all’avvio dell’attività.

 

d) Autisti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo: conducenti di veicoli (tutte le macchine di qualsiasi specie, guidate dall’uomo, che circolano sulle strade), di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, compreso il conducente, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Sono esclusi gli autotrasportatori di merci. Questi ultimi potrebbero rientrare nella disciplina dei lavori usuranti solo se svolgono periodi di lavoro notturno con le caratteristiche indicate in precedenza.

 

Requisiti pensionistici

L’accesso all’anticipo pensionistico è soggetto alla maturazione di un requisito di anzianità «minima» nei lavori usuranti:

1) Almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività oppure

2) per almeno il 50% della vita lavorativa.

La denuncia annuale del datore di lavoro prescinde dalla verifica di tali condizioni minime in quanto dipende solo dal ricorrere di una mansione usurante.

 

Ai requisiti di permanenza nei lavori considerati usuranti andranno ad aggiungersi requisiti anagrafici e di anzianità contributiva distinti in base alla tipologia di lavoro usurante.

 

All’atto della domanda il lavoratore interessato dovrà produrre la documentazione nei diversi rapporti di lavoro intrattenuti nella propria vita lavorativa che dimostrino lo svolgimento del lavoro usurante. A titolo esemplificativo tale documentazione è costituita normalmente da: Per la prova del rapporto di lavoro :  libro matricola, libro unico del lavoro, libretto di lavoro, comunicazione al centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro, prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno; contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento.