L'eccedenza di IVA detraibile risultante dalla dichiarazione annuale può essere recuperata nelle seguenti modalità:
- Compensazione Verticale: Detrazione dall’IVA a debito nelle liquidazioni periodiche successive.
- Compensazione Orizzontale: Utilizzo del credito per pagare altre imposte e contributi con il modello F24 (ex art. 17, D.Lgs. 241/97).
- Richiesta di Rimborso: Se rispettati i requisiti di cui agli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72.
La scelta sull'utilizzo del credito (da rimborso a detrazione/compensazione) manifestata originariamente nella dichiarazione IVA può essere modificata, a condizione che:
- il rimborso non sia stato ancora eseguito;
- sia presentata una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'art. 57 del DPR 633/72;
- il credito risultante dalla dichiarazione integrativa sia indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata l'integrativa stessa.
Ulteriori forme di utilizzo del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale sono rappresentate:
- dal trasferimento del credito in sede di consolidato fiscale, ai fini della compensazione con l'IRES (art. 7 co. 1 lett. b) del DM 9.6.2004);
- dalla cessione del credito ad altri soggetti (art. 5 co. 4-ter del DL 70/88).
Limiti alla compensazione orizzontale
L'eccedenza detraibile IVA, emergente dalla dichiarazione annuale, è utilizzabile in compensazione orizzontale entro il limite annuo di 2.000.000 di euro.
Il limite in esame è riferito all'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi utilizzati in compensazione orizzontale mediante l'utilizzo del modello F24, per ciascun anno solare, indipendentemente dalla natura e dall'anno di maturazione del credito.
Nel computo del limite di 2.000.000 di euro, non rilevano, tra l'altro, le compensazioni:
- lo scomputo del credito IVA dalle successive liquidazioni periodiche, anche se tale compensazione di tipo "verticale" risulta esposta nel modello F24;
- relative ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (R.M. 24.5.99 n. 86).
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore al previsto limite di 2.000.000 di euro per l'utilizzo in compensazione, l'eccedenza di IVA detraibile può essere:
- riportata "a nuovo" nell'anno solare successivo;
- domandata a rimborso, al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72.
Visto di conformità
A norma dell'art. 10 del DL 78/2009, per l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, mediante modello F24, se il credito è di importo superiore a 5.000 euro annui:
- vi è l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (o la sottoscrizione da parte dell'organo di revisione legale dei conti);
- la compensazione è ammessa solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.
I modelli F24 che riportano la compensazione, devono essere trasmessi esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (art. 37 co. 49-bis del DL 223/2006).
Compensazione credito IVA annuale
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Importo
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Disciplina applicabile
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Fino a 5.000 euro
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Compensazione "orizzontale" possibile dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione.
Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24.
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Oltre 5.000 euro
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Compensazione "orizzontale" solo dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale con visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti (limite elevato a 50.000 euro per le start up innovative).
Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24.
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Il limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000 euro annui in favore delle start up innovative ex art. 25 del DL 179/2012, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Divieto di utilizzo in compensazione del credito IVA
Risultano escluse dalla possibilità di utilizzare il credito IVA in compensazione "orizzontale" le società controllate che si avvalgono del regime di liquidazione IVA di gruppo di cui all'art. 73 co. 3 del DPR 633/72.
Inoltre, l'utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito IVA non è ammesso:
- in presenza di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti esecutivi, per imposte erariali (es. IRPEF, IRES, IVA) e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento (art. 31 del DL 78/2010);
- da parte dei soggetti cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA oppure nei confronti dei quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione dal VIES (art. 17 co. 2-quater e 2-quinquies del DLgs. 241/97).
Rimborsi IVA
L'eccedenza di credito IVA può essere chiesta a rimborso, in tutto o in parte, fatta eccezione per il caso di cessazione dell'attività, solo qualora di importo superiore a 2.582,28 euro.
Le eccedenze di credito IVA possono essere chieste a rimborso:
- se di importo pari o inferiore a 30.000 euro, senza che siano necessarie formalità ulteriori rispetto all'indicazione in dichiarazione;
- se di importo superiore a 30.000 euro, in termini generali, mediante l'apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione legale dei conti) oltre che il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali;
- se di importo superiore a 30.000 euro, negli specifici casi disciplinati dall'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, mediante prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria.
Esoneri dall'obbligo del visto di conformità
Ai sensi dell'art. 9-bis co. 11 lett. b) del DL 50/2017, è previsto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, per i crediti IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano i diversi livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ("ISA").
In particolare, in relazione al giudizio di affidabilità relativo al periodo d'imposta 2022, il suddetto esonero dal visto di conformità si applica in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 (su una scala di 10), oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022), con riferimento:
- al credito annuale maturato nell'anno 2023 (risultante dalla dichiarazione IVA 2024);
- ai crediti trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2024 (risultanti dai relativi modelli TR).
L'art. 14 del DLgs. 1/2024 ha innalzato il limite per l'esonero dal visto di conformità da 50.000 a 70.000 euro annui.
L'esonero dal visto di conformità si applica quindi per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
- 70.000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 9 (su una scala di 10) per l'anno 2023, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023;
- 50.000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 ma inferiore a 9 (su una scala di 10) per l'anno 2023, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023.
Nei suddetti casi, l'esonero dal visto di conformità si applica:
- al credito annuale maturato nell'anno 2024 (risultante dalla dichiarazione IVA 2025);
- ai crediti trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2025 (risultanti dai relativi modelli TR).
Adesione al concordato preventivo biennale
I soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale beneficiano del regime premiale di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 per i periodi d'imposta oggetto del concordato, ovvero:
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Società di comodo
Per le società di comodo (intendendo per tali sia le società non operative ex art. 30 della L. 724/94 sia le società in perdita sistematica ex art. 2 co. 36-decies e ss. del DL 138/2011) è prevista:
- la preclusione al rimborso del credito IVA, alla compensazione del credito nel modello F24, ovvero alla cessione del credito stesso a terzi, per le società che risultano di comodo per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito IVA viene esposto in dichiarazione;
- la preclusione alla compensazione del credito anche con il debito IVA delle successive liquidazioni periodiche, per le società di comodo che per tre periodi d'imposta non effettuino operazioni IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.
La preclusione permane anche nel caso in cui la società di comodo adegui in dichiarazione il proprio reddito al minimo previsto dall'art. 30 della L. 724/94.
La perdita del credito IVA diviene definitiva se la società:
- risulta di comodo per tre periodi d'imposta consecutivi;
- non ha effettuato, in nessuno dei tre periodi d'imposta, operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo almeno pari a quello dei ricavi minimi.
In questo modo, il credito è perso in maniera definitiva, non essendo più possibile nemmeno effettuarne la compensazione "verticale" nell'ambito delle liquidazioni periodiche.