L’Istituto chiarisce i primi aspetti operativi in merito ai destinatari e alle modalità di fruizione del congedo parentale per i lavoratori dipendenti con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, oppure nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali. Nei prossimi giorni l’INPS emanerà la circolare operativa con le indicazioni dettagliate per la presentazione delle domande.
Destinatari
Il nuovo congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (che significa non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.
Per quanto riguarda il requisito dell’alternatività tra genitori, considerato il silenzio del legislatore, evidenziamo che il datore di lavoro può chiedere una autocertificazione al lavoratore in cui dichiari l’alternanza con l’altro genitore anch’esso lavoratore dipendente. È di tutta evidenza che entrambi i genitori devono lavorare alle dipendenze, non essendo previsto il caso del lavoratore autonomo o di chi non lavora o di chi è già in congedo per altro motivo.
Requisiti per la fruizione del congedo per figli senza disabilità grave
I requisiti elencati devono sussistere tutti e sono i seguenti:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso.
Inoltre, è necessario trovarsi in una delle seguenti situazioni:
1) infezione da SARS Covid-19;
2) quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) sospensione dell’attività didattica in presenza.
Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave
L’INPS specifica che, in caso di fruizione del congedo per figli con grave disabilità, viene meno il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età, esattamente come già previsto per i congedi straordinari covid-19 precedenti.
Gli unici presupposti che rimangono sono:
- il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
- il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
- deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
- l’infezione da SARS Covid-19;
- la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
- la sospensione dell’attività didattica in presenza;
- la chiusura del centro assistenziale diurno.
Durata del congedo
Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.
Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1 gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi solamente presentando nuova domanda telematica, non appena sarà adeguata dall’Istituto la relativa procedura.
Domanda del congedo
L’INPS provvederà ad emanare una circolare operativa nei prossimi giorni. E’ comunque possibile fruire del congedo parentale inoltrando la richiesta al proprio datore di lavoro, per poi regolarizzarla successivamente, presentando l’apposita domanda telematica all’INPS. Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande, che potranno essere presentate anche con effetto retroattivo.