TRACCIABILITA’ SPESE DI TRASFERTA

TRACCIABILITA’ SPESE DI TRASFERTA

di Sonia Speronello

lunedì 17 marzo 2025

Al lavoratore dipendente che presta in via temporanea l’attività fuori dalla propria sede di lavoro possono essere corrisposte delle somme a titolo di rimborso delle spese sostenute in occasione della trasferta.

L’articolo 95, comma 3, Tuir prevede che “Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Inoltre il comma 3-bis, dell’articolo 95, Tuir (introdotto dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024) prevede che: “Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” a decorrere dall’anno 2025.

Si evince quindi che le somme corrisposte a titolo di rimborso spese di trasferta sono in generale deducibili per l’impresa, in quanto inerenti la propria attività e collegate allo svolgimento di alcune prestazioni lavorative in un luogo diverso dalla propria sede, salvo alcune limitazioni ovvero:

  • il limite di deducibilità di € 180,76 giornaliero (€ 258,23 all’estero) per le spese di vitto e alloggio per le trasferte effettuate fuori dal Comune, che si applica esclusivamente in caso di rimborso analitico o cosiddetto a piè di lista;
  • il rimborso chilometrico del costo di percorrenza dei veicoli di proprietà del dipendente o noleggiati per la trasferta non può essere superiore a quello previsto per autovetture con potenza superiore a 17 CV fiscali o 20 CV per autovetture con motore diesel;
  • l’obbligo di tracciabilità dei costi ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa.

Infine, come precisato dall’amministrazione finanziaria con Circolare Ministeriale n. 188/E del 16.07.1998, redditi lavoro dipendente – quesito 1 e 7, per assicurare la deducibilità fiscale:

  • è previsto che il dipendente presenti una nota spese, ossia un documento redatto in forma libera nel quale sono riepilogate il dettaglio delle spese sostenute e allegati i documenti giustificativi di spesa (per il rimborso chilometrico il dipendente predispone un foglio dei viaggi effettuati nel quale saranno evidenziati gli spostamenti e i km percorsi);
  • i documenti devono essere inerenti all’attività svolta e collegati alla trasferta;
  • non è richiesto che le spese sostenute siano certificate da fattura e che i documenti siano intestati al datore di lavoro o al dipendente;
  • non è necessario che la trasferta sia autorizzata.