La tempestività della contestazione disciplinare deve tenere conto delle variabili del caso concreto
Corte di Cassazione. Ordinanza 12 dicembre 2024, n. 32139
La tempestività della contestazione disciplinare è declinata in senso relativo, a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa. Ai fini della valutazione della tempestività rileva, inoltre, l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, e va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione, bensì l'onere di attivarsi sorge solo allorquando l'illecito viene percepito in termini circostanziati, sì da consentire l'avvio del procedimento.
Se il trasferimento è legittimo il giudice non può sindacare la scelta della nuova sede di lavoro
Corte di Cassazione. Ordinanza 6 dicembre 2024, n. 31321
Il rifiuto di svolgere la prestazione a seguito di un provvedimento di trasferimento legittimo, con conseguente assenza prolungata dal lavoro, giustifica il licenziamento per assenza ingiustificata. La mancata disponibilità del datore di lavoro ad adibirlo ad una differente sede non può essere presa in considerazione dal giudice in presenza di un provvedimento di trasferimento legittimo
Divieto nel DVR di usare uno strumento e infortunio
Corte di Cassazione. Sentenza n. 45400 dell’11 dicembre 2024
La Cassazione ha affermato che sussiste una responsabilità penale del datore di lavoro a titolo di lesione personale colposa nel caso in cui un lavoratore, per accelerare le prestazioni, utilizzi un macchinario vietato nel DVR, atteso che ex art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 sussiste l’obbligo indelegabile del datore di lavoro di valutare il rischio anche nella scelta delle attrezzature da lavoro, nonché nella sistemazione del luogo di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza.