Malattia: certificazione e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici

Malattia: certificazione e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici

Opuscolo informativo Inps.

 

L’Inps ha recentemente aggiornato alcuni opuscoli informativi in materia di malattia. Uno di questi, intitolato “Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici”, affronta aspetti riferiti, tra l’altro, agli obblighi del lavoratore in caso di assenza per malattia, certificazione e reperibilità.

giovedì 27 febbraio 2025

Obblighi del lavoratore in caso di malattia e assenza dal lavoro

In caso di malattia, che causa un’incapacità assoluta e temporanea al lavoro, il medico curante redige il certificato di malattia e lo trasmette all’Inps per via telematica, immediatamente o, in caso di visita domiciliare, entro il giorno successivo. Anche il medico libero professionista può rilasciare il certificato di malattia telematico, mediante le credenziali di accesso al servizio.

Il lavoratore è tenuto a prendere nota del numero di protocollo del certificato (Puc). Può richiedere al medico una copia cartacea o una copia via e-mail. È opportuno controllare sempre la correttezza dei seguenti dati obbligatori, di cui il lavoratore è responsabile, per evitare che l’Inps non possa riconoscere l’indennità di malattia:

  • dati anagrafici (del lavoratore).
  • l’indirizzo di reperibilità durante la malattia, includendo tutte le informazioni necessarie (specificando eventuale località, frazione, borgo, contrada, precisando se si tratta di via, piazza, vicolo, e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence, eccetera).

Per verificare la corretta trasmissione del certificato telematico, il lavoratore può visualizzare il certificato e l’attestato (ossia certificato privo di diagnosi) sul sito www.inps.it, accedendo con le proprie credenziali o utilizzando il codice fiscale e il numero di protocollo.

Con il certificato telematico di malattia il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al datore di lavoro (privato o pubblico), che può visualizzarlo sul sito dell’Inps. Il lavoratore deve comunque seguire le disposizioni del contratto di lavoro per informare il datore di lavoro dell’assenza.

 

Nei giorni festivi e prefestivi, il lavoratore può rivolgersi al medico di continuità assistenziale (guardia medica) per il rilascio del certificato di malattia. Questo vale sia per le malattie iniziate nei giorni festivi e prefestivi, sia per giustificare la continuazione di una malattia certificata fino al venerdì.

 

Per ricoveri o accessi al Pronto Soccorso, il lavoratore richiede alla struttura ospedaliera la certificazione del periodo di degenza e l’eventuale prognosi successiva alle dimissioni. Anche in questi casi il lavoratore potrà assicurarsi che la trasmissione telematica sia stata correttamente effettuata.

Se l’ospedale non può rilasciare il certificato telematico e consegna un certificato cartaceo, il lavoratore deve verificare che ci siano tutti i dati necessari: dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, diagnosi in chiaro, data di inizio della malattia, data di rilascio del certificato, data prevista di fine malattia, tipo di certificato (inizio, continuazione o ricaduta), tipo di visita (ambulatoriale o domiciliare), residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia.

Il lavoratore deve quindi inviare il certificato all’Inps e al datore di lavoro seguendo le modalità previste per i certificati cartacei. La trasmissione dell’eventuale certificato cartaceo di prognosi successiva alla degenza ospedaliera deve essere effettuata entro 2 giorni dal rilascio. Il certificato di ricovero deve essere trasmesso non oltre un anno dalle dimissioni.

 

Redazione del certificato di malattia telematico

Il certificato telematico di malattia deve essere redatto seguendo il disciplinare tecnico del decreto del ministero della Salute del 18 aprile 2012 e la circolare Inps 113 del 25 luglio 2013.

In particolare, il medico deve inserire correttamente le seguenti informazioni essenziali anche per il corretto svolgimento delle attività Inps:

  • Per evento traumatico: indicare se c’è stato un evento traumatico, ai sensi dell’articolo 42 della legge 183 del 4 novembre 2010.

Questa informazione è necessaria affinché l’Istituto possa valutare se ci sono le condizioni per avviare un’azione surrogatoria verso terzi responsabili. In caso di esito positivo, le giornate di indennità di malattia recuperate dall’Inps non verranno conteggiate nel periodo massimo di riconoscimento della prestazione di malattia.

  • Agevolazioni: Segnalare le eventuali agevolazioni per cui il lavoratore, sia privato, sia pubblico, è esonerato dall’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, nei seguenti casi:
  • Patologia grave che richiede terapie salvavita.
  • Stato patologico connesso a invalidità riconosciuta pari o superiore al 67 per cento.

 

Il medico può inserire ulteriori dettagli nelle note di diagnosi per completare e caratterizzare meglio la diagnosi stessa. L’Istituto ha fornito indicazioni operative in merito alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato (circolare Inps 95 del 7 giugno 2016).

 

Validità del certificato cartaceo

Per il riconoscimento della prestazione ai lavoratori del settore privato assicurati per la malattia, il certificato cartaceo è riconosciuto valido nell’ipotesi eccezionale in cui il medico non ha potuto redigere il certificato telematico. Deve comunque contenere tutti i dati obbligatori (intestazione; Codice Fiscale del lavoratore; data inizio/fine prognosi; diagnosi; indirizzo di reperibilità; firma e timbro del medico - articolo 8 del Dpcm 26 marzo 2008).

Il certificato cartaceo va consegnato all’Inps (o inviato con raccomandata R/R) entro due giorni dalla redazione.

L’attestato cartaceo deve essere trasmesso al datore di lavoro entro due giorni.

Il lavoratore deve comunicare sempre il corretto indirizzo di reperibilità.

 

Decorrenza economica della malattia

L’Inps, sulla base della normativa, riconosce la prestazione di malattia soltanto dal giorno di rilascio del certificato ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale. Il medico, per legge, non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita ambulatoriale del paziente.

 

Riconoscimento della tutela anche per il giorno precedente a quello di rilascio del certificato

L’Inps riconosce la tutela della malattia anche per il giorno precedente al rilascio del certificato solo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • il certificato è redatto a seguito di visita domiciliare del medico curante e questa informazione è espressamente indicata nel certificato;
  • il giorno precedente alla data di redazione è un giorno feriale.

In caso contrario, il datore di lavoro non può anticipare la prestazione per conto dell’Inps.

 

Cicli di cura ricorrenti

La certificazione di tali cicli (ad esempio, per trattamenti emodialitici, chemioterapia) può essere unica se il medico specifica la necessità di trattamenti successivi, considerati come ricaduta.

La certificazione deve essere inviata all’Inps e al proprio datore di lavoro prima dell’inizio della terapia, con l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione.

Questo permette di considerare i diversi giorni di malattia come un unico evento ai fini dell’indennità previdenziale.

A prestazioni eseguite, l’interessato deve presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo calendario delle cure.

Le assenze dal lavoro per le terapie devono comunque essere certificate nelle modalità consuete.

 

Fasce orarie di reperibilità

Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Istituto per i lavoratori privati con diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori pubblici di cui al Dlgs 165/2001 o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti.

Le fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo devono essere rispettate anche nei giorni festivi, di sabato e domenica.

Fasce di reperibilità per il lavoratore privato: ore 10.00 - 12.00 e 17.00 - 19.00.

Il medico certificatore può segnalare l’“agevolazione” che esonera dalla reperibilità nei casi previsti, secondo le regole stabilite nella circolare 95/2016 dell’Inps. È bene sapere che può essere disposta comunque una visita di controllo, previo appuntamento.

Il lavoratore privato assicurato per la malattia può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità solo per:

  • necessità di sottoporsi a visite mediche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in altri orari;
  • provati gravi motivi personali o familiari;
  • cause di forza maggiore.

 

Assenza alla visita medica di controllo domiciliare

In caso di assenza durante la visita medica di controllo domiciliare il lavoratore viene invitato, con apposito avviso, a presentarti in una data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale Inps di competenza. Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale il lavoratore ha ripreso l’attività lavorativa, non è tenuto a sottoporsi a quella visita, ma deve comunque comunicarlo alla medesima Struttura Inps.

In ogni caso, il lavoratore deve presentare un giustificativo per l’assenza alla visita di controllo domiciliare. In mancanza di ciò, nel caso di lavoratore privato con diritto all’indennità di malattia, verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge e le eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

 

Modifica dell’indirizzo di reperibilità

Per variare l’indirizzo di reperibilità durante la malattia, il lavoratore privato deve seguire le seguenti regole:

  • se si tratta di lavoratore assicurato per la malattia presso l’Inps, deve avvertire preventivamente la Struttura territoriale di competenza utilizzando il servizio dedicato sul sito web www.inps.it, “Sportello al cittadino per le VMC”. Questo servizio non deve essere usato in caso di ricovero durante l’evento di malattia.
  • il lavoratore deve avvisare immediatamente il datore di lavoro del cambio di reperibilità e attenersi alle disposizioni del contratto di lavoro riguardo alle assenze per malattia.
  • se il lavoratore ha necessità di trasferirsi in un domicilio estero in un Paese Ue durante la malattia, deve informare preventivamente la Struttura territoriale Inps di competenza, per le valutazioni e i controlli medico legali.

 

Rientro a lavoro prima della fine della prognosi

Se il lavoratore intende rientrare al lavoro prima della fine della prognosi indicata sul certificato, deve chiedere al medico che ha redatto il certificato la rettifica della data di fine prognosi, da inoltrare all’Inps tramite il servizio di trasmissione telematica.

Nessun certificato può essere rettificato se è finito il periodo prognostico originariamente assegnato.