La Certificazione Unica riguarda, oltre ai redditi da lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi), anche:
- redditi da lavoro autonomo compresi i redditi da lavoro occasionale
- provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, dello stesso TUIR;
- provvigioni – anche occasionali o da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta – relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d’affari, corrispettivi contratti d’appalto, indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di funzioni notarili o dell’attività sportiva di natura autonoma (lettere d, e, f, articolo 17, comma 1, del TUIR).
Attenzione!
Da quest’anno sono esclusi dalla certificazione unica i lavoratori autonomi che rientrano nel
- regime dei “minimi” oppure
- nel regime “forfetario”.
I termini di consegna al lavoratore e di trasmissione telematica all’AdE sono i seguenti:
- entro il 17 marzo 2025 se relativi a redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo NON abituale, redditi diversi e locazioni brevi;
- entro il 31 marzo 2025 se relativi a redditi di lavoro autonomo abituale;
- entro il 31 ottobre 2025 se relativi esclusivamente a redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.
Nel caso in cui il sostituto abbia già rilasciato al contribuente una certificazione relativa ai redditi 2024 prima dell’approvazione definitiva dei nuovi modelli, deve comunque rilasciare una nuova CU.
Il datore di lavoro deve rilasciare la CU, in duplice copia, al contribuente entro il 17 Marzo 2025 anche in formato elettronico (PEC), se il lavoratore è dotato degli strumenti informatici adeguati.