Orario di lavoro per il personale non viaggiante
Per il personale a tempo pieno addetto alla movimentazione della merce (addetti coinvolti nelle attività dei magazzini, delle aree di stoccaggio e movimentazione merci), nonché per gli addetti alle officine interne (addetti alla manutenzione dei veicoli), l’orario normale di lavoro viene comunicato al lavoratore, di norma, all’inizio di ogni anno, per un periodo non inferiore ad un trimestre, fermo restando l’esame preventivo delle parti. Tale orario è soggetto a modifiche, per esigenze tecniche, organizzative, produttive aziendali, al termine del trimestre o del maggior periodo inizialmente comunicato attraverso ulteriore esame preventivo fra azienda e RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il CCNL e competenti territorialmente.
Ai lavoratori che effettuano turni in base ai quali siano successivamente occupati negli stessi posti lavoro secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo (continuo o discontinuo), che comporti la necessità di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane, fatta la durata dell’orario settimanale, viene riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti per ciascun turno di 8 ore.
Orario di lavoro per il personale viaggiante
Nei confronti del personale viaggiante di livello G ed H rispetto al quale si applichi l’orario di 44 ore settimanali in virtù di accordo aziendale/territoriale, si applicherà il limite dell’orario ordinario di:
- 43 ore settimanali a partire dal 1° giugno 2025;
- 42 ore settimanali a partire dal 1° gennaio 2026.
Gli accordi aziendali in essere alla data di stipula del rinnovo del CCNL continuano a trovare la loro integrale applicazione fino alla entrata in vigore dei nuovi limiti di orario.
Contestualmente alla stipula di accordi aziendali per l’accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa in regime di discontinuità saranno definite
- le modalità di forfettizzazione del lavoro straordinario nonché,
- per i conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti (personale inquadrato alla qualifica 1 parametro retributivo G prima alinea) che effettuano la propria attività lavorativa al di fuori del territorio comunale, le modalità di erogazione e gli importi della specifica indennità, il cui valore non potrà essere inferiore a 13,00 euro. Nell’ipotesi in cui l’attività sia svolta esclusivamente nell’ambito del territorio comunale, la suddetta indennità viene sostituita dall’erogazione di un buono pasto del valore minimo di 8,00 euro.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore ove esistenti.
Permessi
In occasione della nascita, degli affidi e delle adozioni di figli sono riconosciuti 2 giorni di permesso retribuito oltre a quelli previsti dalla legge.
Nel caso di decesso del coniuge anche se legalmente separato, del convivente more uxorio, di parenti entro il 2° grado (genitori, nonni, fratelli) anche del convivente more uxorio entro il 2° grado, di persone anche non familiari conviventi, il permesso è di 3 giorni lavorativi retribuiti annui, ovvero 4 giorni nel caso che a seguito dell’evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita.
Nell’ipotesi di grave infermità degli stessi soggetti di cui sopra il permesso retribuito è pari a 5 giorni lavorativi all’anno.
Vittime di violenza di genere
In attuazione delle previsioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, a coloro che sono inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (debitamente certificati) è garantita l’astensione dal lavoro per motivi connessi a tali percorsi per un periodo massimo di 5 mesi, previa comunicazione al datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo e producendo la certificazione necessaria ad attestare l’inserimento nel percorso di protezione.
Il periodo di congedo, retribuito con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione (con riferimento alle voci fisse e continuative), è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
La fruizione dei congedi può avvenire su base oraria (analogamente a quanto avviene in materia di congedi parentali) o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni.
Coloro che saranno inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, avranno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta dell’interessato, in rapporto di lavoro di lavoro a tempo pieno.
Ferie solidali
Viene consentita ai lavoratori la possibilità di cedere, su base volontaria e a titolo gratuito, in tutto o in parte ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza ai figli, al coniuge o al convivente more uxorio e ai genitori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute:
- giornate di ferie nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali;
- quattro giornate di riposo per le festività soppresse;
- 40 ore di ROL spettanti al personale non viaggiante o nel caso di personale viaggiante 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
I dipendenti che si trovino nelle condizioni delle suddette necessità possono presentare specifica richiesta all’azienda, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione.
Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti, mentre nell’ipotesi in cui i giorni offerti siano inferiori alle richieste le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
Nell’ipotesi di cessazione delle condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
Malattia
Ai lavoratori affetti da malattie particolarmente gravi (Circolare INPS n. 95/2016) viene riconosciuta la corresponsione dell’intera retribuzione globale mensile per 18 mesi.
Nell’ambito del contrasto dell’assenteismo del personale viaggiante e/o del personale operativo collegato alla movimentazione della merce e dei mezzi di trasporto di cui all’art. 9, comma 4 bis del CCNL, relativamente alle assenze dovute a malattia che iniziano il giorno precedente o successivo a giornate non lavorative, computate considerando ciascun anno di calendario, con riferimento agli eventi che si verificano a partire dal 1° gennaio 2025 (esclusi i ricoveri, le patologie ex Circolare INPS n. 95/2016 attraverso una documentazione ufficiale redatta da un medico o un ente sanitario autorizzato, nonché le malattie con prognosi iniziale non inferiore a 7 giorni), le aziende possono applicare decrementi del trattamento di malattia a carico azienda come già previsto dal CCNL. L’accordo dispone l’abrogazione della misura contro l’assenteismo che prevedeva il decremento della retribuzione pari ad una percentuale dello straordinario forfettizzato o quello legato all’orario di lavoro ex artt. 11 e 11 bis del CCNL.
Periodo preavviso per il personale non viaggiante
Riguardo al personale viaggiante non in prova i termini di preavviso di licenziamento e di dimissioni sono stabiliti nelle seguenti misure.
Qualifica
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Parametro
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Durata
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3
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A, B, C
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20 giorni di calendario
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2
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D, E, F
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15 giorni di calendario
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I suddetti termini decorrono da qualsiasi giorno della settimana.
Contratto a tempo parziale
Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, il personale a tempo parziale a tempo determinato e indeterminato impiegato nell’azienda non può eccedere mediamente nell’anno il 41% del personale dipendente (con arrotondamento all’unità superiore), fatta salva la deroga a livello aziendale. La suddetta percentuale può essere elevata al 44% del personale dipendente (con arrotondamento all’unità superiore), qualora l’azienda comunichi alle RSA/RSU o, in loro assenza, alle OO.SS. territoriali stipulanti il CCNL di aver ottemperato alle richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. Tale percentuale può essere innalzata fino al 48% per ulteriori part-time con almeno il 65% della prestazione.
Nelle aziende artigiane, oltre all’applicazione delle disposizioni generali, viene ammessa l’assunzione di 1 lavoratore con contratto di part-time di durata non inferiore a 14 ore settimanali.
Lavoro a tempo determinato. Limiti quantitativi
Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili, il personale, anche a tempo parziale, assunto a termine, non può eccedere mediamente nell’anno la misura del 41% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. L’insieme dei lavoratori assunti con contratti atipici (tempo determinato, somministrazione) non può superare il:
- 41% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello aziendale;
- 47% a livello di ogni unità produttiva/sito aziendale.
Per i lavoratori mobili la percentuale del 35% può essere raggiunta anche attraverso la sola stipula di contratti a tempo determinato.
Le percentuali possono essere elevate mediante accordi territoriali anche in fase di start up per i primi 2 anni di avvio della nuova attività lavorativa.
Stagionalità
Secondo le Parti rivestono carattere stagionale le seguenti attività di autotrasporto:
- attività legate al settore agricolo;
- attività legate a incrementi di volumi concentrati in particolari periodi dell’anno (caldo freddo);
- trasporto combustibili vari compresi nel periodo invernale (novembre - aprile);
- attività legate al turismo;
- attività legate alla distribuzione farmaceutica di vaccini.
Nell’arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di 6 mesi per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe.
La contrattazione di 2° livello può individuare ulteriori fattispecie di stagionalità.
Al lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, spetta il diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. A riguardo, il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La durata del periodo di prova per il personale stagionale è ridotta del 50% rispetto al periodo di prova stabilito dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori.
Contratto di somministrazione
I lavoratori somministrati non possono superare, per ciascun trimestre, la media del 15% per il personale viaggiante e del 41% per quello non viaggiante dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE COOPERATIVE
Maturazione degli istituti contrattuali
Successivamente al 1° gennaio 2025 le ferie e gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a mensilità, TFR, matureranno per ogni ora comunque giustificata in virtù delle previsioni legali e di contrattuali.
Gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a mensilità potranno essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria.
Malattia
Fatte salve le condizioni di miglior favore in essere precedentemente alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo, la disciplina viene ridefinita a partire dal 1° gennaio 2025 ed i regolamenti interni e la contrattazione di 2° livello (accordi per gruppi omogenei di lavoratori del medesimo sito produttivo o appalto) potranno definire esclusivamente trattamenti migliorativi.
I soci lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per 365 giorni di calendario nell’arco di 30 mesi consecutivi: nel computo rientrano tutti i periodi di assenza per malattia ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi quali patologie oncologiche, ictus, sclerosi multipla, patologie gravemente invalidanti, trapianti di organi, AIDS e patologie gravi richiedenti terapie salvavita e comunque per tutte quelle indicate nella Circolare INPS n. 95/2016.
Inoltre, ai fini del computo sono esclusi gli eventi relativi ai ricoveri ospedalieri e certificati di convalescenza post ospedaliera nella misura massima di 7 giorni.
Per i soci lavoratori di cui sia accertata la condizione di disabilità ex art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992 non saranno considerate ai fini del computo le giornate di assenza per malattia per patologie connesse alla disabilità.
Per quanto riguarda il trattamento economico, la cooperativa corrisponderà le seguenti integrazioni dell’indennità a carico INPS, calcolate sulla retribuzione giornaliera, fino al 180° giorno nell’arco dell’anno legale:
- 100% per il 1° evento, a partire dal 1° giorno di malattia;
- 90% per il 2° evento, a partire dal 2° giorno di malattia;
- 80% per il 3° evento, a partire dal 3° giorno di malattia;
- 70% a partire dal 4° evento, a partire dal 4° giorno di malattia.
Ai fini dell’applicazione delle suddette integrazioni il numero degli eventi sarà conteggiato considerando ciascun anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre).
Tuttavia, nei casi di ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi e per tutti i certificati relativi alle patologie di cui alla Circolare INPS n. 95/2016, indipendentemente dalla durata delle assenze, il trattamento economico è pari all’integrazione al 100% della retribuzione giornaliera dell’indennità INPS dal 1° al 240° giorno compresi.
Nei confronti dei soci lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso, fermo restando l’eventuale proseguimento del trattamento INPS, previsto in termini di legge.
La disciplina in tema di cure termali è quella della sezione Autotrasporto merci (art. 63 del CCNL).
Infortunio sul lavoro
Per la giornata in cui avviene l’infortunio la cooperativa corrisponderà al socio lavoratore il 100%
della retribuzione giornaliera (di cui all’art. 61, comma 1, punti 1,2,3, 4 e 6 del CCNL).
A decorrere dal 1° giorno successivo a quello dell’infortunio la cooperativa integrerà l’invalidità INAIL, compresa la carenza, fino al raggiungimento delle seguenti percentuali della retribuzione giornaliera:
- 100% per il 1° giorno successivo all’infortunio;
- 90% dal 2° al 4° giorno successivi all’infortunio;
- 100% dal 5° giorno alla fine dell’evento.
Ferie
Per consentire il rientro dei soci lavoratori alla località di origine, viene riconosciuto a questi ultimi di poter usufruire di un periodo di ferie più lungo accorpando in un unico periodo tutte le opportunità di assenze retribuite programmabili (ferie, ex festività, ROL, ecc.).
Qualora tale cumulo non fosse sufficiente a coprire l’arco di tempo necessario potranno essere concordate, a livello aziendale, eventuali giorni di permesso non retribuito o periodi di aspettativa non retribuita.
La concessione del cumulo dovrà attenersi al principio di alternanza tra i soci lavoratori e comunque per una quota di lavoratori che non potrà superare il 60% annuo della forza lavoro impiegata.
I tempi di richiesta da parte del socio lavoratore non potranno comunque essere inferiori a 3 mesi antecedenti il periodo feriale.