CCNL Cooperative di trasformazione prodotti agricoli. Aumenti da gennaio 2025 e incremento assistenza sanitaria e previdenza complementare

CCNL Cooperative di trasformazione prodotti agricoli. Aumenti da gennaio 2025 e incremento assistenza sanitaria e previdenza complementare

Accordo di Rinnovo 14.5.2024. Sottoscritto da Agci-Agrital, Legacoop-Agroalimentare, Fedagripesca-Confcooperative, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil

 

A seguito dell’accordo di rinnovo del 14.05.2024 a partire dal 1° gennaio 2025 decorre una ulteriore tranche di aumenti retributivi per il Ccnl delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari contrassegnato dal codice Cnel E016

mercoledì 15 gennaio 2025

Nuovi minimi retributivi dal 1° gennaio 2025.

L’art 45 - Trattamento economico - ha previsto un aumento dei minimi retributivi a partire dal 1° gennaio 2025. Di seguito la tabella retributiva aggiornata.

 

Livelli

Minimo

Contingenza

EDR

Indennità Funzione

I.A.R.

Totale

1 A

2.670,12

545,72

10,33

120,00

151,11

3.497,28

1

2.321,81

538,70

10,33

90,00

131,39

3.092,23

2

1.915,53

530,51

10,33

 

108,40

2.564,77

3 A

1.683,34

525,83

10,33

 

95,26

2.314,76

3

1.509,22

522,32

10,33

 

85,41

2.127,28

4

1.393,10

519,99

10,33

 

78,84

2.002,26

5

1.277,04

517,65

10,33

 

72,27

1.877,29

6

1.160,94

515,31

10,33

 

65,70

1.752,28

viagg. piazz. 1A

1.915,53

530,51

10,33

 

108,40

2.564,77

viagg. piazz. 2 A

1.509,22

522,32

10,33

 

85,41

2.127,28

 

I.A.R.

L’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione è corrisposto a tutti i lavoratori dall’1.4.2023. Non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e T.F.R. e resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.

 

Premio per obiettivi

Ai valori della suindicata tabella vanno aggiunti, differenziati per livello, gli importi a titolo di premio per obiettivi previsto dall’art. 5 paragrafo A del Ccnl come stabiliti dai singoli accordi provinciali.

 

Trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello

L’art. 5 lett. B) come modificata dall'accordo di rinnovo del 2 dicembre 2020 prevede che le aziende che non hanno in essere una contrattazione relativa al premio per obiettivi, erogheranno a partire dal 1° gennaio 2023, a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi di cui alla tabella di seguito riportata:    

                                                                     

Livelli

Importi

1 S

50,37

1

43,80

2

36,14

3 A

31,76

3

28,47

4

26,28

5

24,09

6

21,90

 

Assistenza sanitaria integrativa e previdenza complementare

In base all’art. 64 a decorrere dall'1.1.2011 sono iscritti a Filcoop Sanitario i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare. Per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo a carico azienda pari a Euro 13,50 per 12 mensilità. Dall'1.1.2025 tale contributo è portato a Euro 15,00.

Dal 2000 è costituito il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione ora Previdenza Cooperativa. Dall’1.1.2025 la contribuzione dovuta al Fondo è elevata a 1,50%.