In base alla norma in esame viene differita al 30 aprile 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della Riscossione e dagli altri e dai soggetti abilitati alla riscossione iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs n. 446/1997 (Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali) aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di
- stipendio/salario,
- altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
- nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Fino al 30 aprile 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
A decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore, e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.
Ne deriva che il datore di lavoro dovrà sospendere il pignoramento dello stipendio fino a fine aprile, riprendendo con le trattenute a partire da maggio.
Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.