L’articolo 9 comma 6 della legge 68/1999 (collocamento obbligatorio disabili) obbliga i datori di lavoro con 15 o più dipendenti (con caratteristiche tali da essere considerati nella base di computo) ad inviare un prospetto riepilogativo della situazione occupazionale per determinare le quote disponibili per il collocamento dei lavoratori disabili e/o appartenenti alle altre categorie protette.
I datori di lavoro eventualmente soggetti all’obbligo devono trasmettere il prospetto con dati aggiornati al 31 dicembre 2024 ovvero quando intervengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo di assunzione di disabili.
La comunicazione va effettuata esclusivamente per via telematica attraverso il servizio COVeneto di Veneto Lavoro.
Da precisare che i datori di lavoro che, rispetto all’ultimo prospetto telematico inviato, non hanno avuto cambiamenti nella situazione occupazionale tali da incidere sull’obbligo di assunzione di disabili non sono tenuti ad inviarlo.
Entità dell’obbligo (quota di riserva)
Ricordiamo che i lavoratori disabili devono essere occupati nelle seguenti misure:
- 7% dei lavoratori occupati se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti;
- 2 disabili se occupa da 36 a 50 dipendenti;
- 1 disabile se occupa da 15 a 35 dipendenti;
- nessun obbligo fino a 14 dipendenti.
Solo le aziende che occupano più di 50 dipendenti sono tenute anche all’assunzione di personale all’interno delle “categorie protette” (orfani e superstiti dei caduti sul lavoro, per fatti di criminalità o terrorismo). Per le aziende da 51 a 150, una unità mentre per da 151 si deve calcolare l'1%.
A seguito delle modifiche introdotte nel 2015 i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva qualora abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, o abbiamo una disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Il datore di lavoro che ha comunicato ai servizi competenti che intende avvalersi dell’esonero autocertificato, dovrà compilare l’apposita sezione “esonero” del prospetto informativo.
Modalità di calcolo della base di computo
Per stabilire la quota di riserva è necessario determinare la base di computo escludendo dal numero complessivo dei dipendenti alcune categorie di lavoratori tra i quali:
- soci delle cooperative di produzione e lavoro
- lavoratori svantaggiati – anche soci – delle cooperative sociali di tipo b)
- lavoratori già occupati in base al collocamento obbligatorio
- lavoratori a tempo determinato di durata fino a 6 mesi
- lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato
- dirigenti
- apprendisti
- lavoratori con contratto di somministrazione (lavoro interinale)
- per i datori di lavoro in edilizia il personale di cantiere e gli addetti al trasporto
I lavoratori part-time si computano in proporzione all’orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie
Ulteriori fattispecie di esclusione dalla base di computo
Vi sono inoltre ulteriori casistiche di esclusione
- Esclusioni legate alla specificità di alcuni settori: non è computabile il personale viaggiante nell’autotrasporto, né il personale di cantiere e addetto al trasporto nell’edilizia.
- Esclusioni per determinati datori di lavoro. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. Conseguentemente le cooperative sociali, in quanto onlus di diritto in base al DLgs 460/97, devono trasmettere il prospetto solo se occupano 15 dipendenti addetti a funzioni tecnico-esecutive ed amministrative.
In merito con l’art. 2, comma 5°, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 è stato precisato che per la valutazione delle attività lavorative da considerarsi ci si dovrà riferire alle norme dei contratti collettivi.
A questo proposito, considerata l’opportunità di individuare, ai sensi dell’art.3, c.3 della legge 68/99, un criterio di computo della quota di riserva nelle cooperative che gestiscono attività di tipo socio-assistenziale e/o sanitario, al fine di evitare l’elusione della norma e dare indicazioni interpretative alle cooperative, l’articolo 23 del C.C.N.L. “Cooperative sociali”, rinnovato nel 2019; identifica per personale tecnico-esecutivo e amministrativo quello che svolge le seguenti mansioni:
a) personale con funzioni e compiti di tipo amministrativo non dirigente: impiegati amministrativi, addetti di segreteria ed affini;
b) personale tecnico-esecutivo: centralinisti, commessi, uscieri ed affini.
- Esclusioni in caso di cambio d’appalto. Con nota n. 1046/2020, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha precisato che in caso di “cambio appalto“, il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è da ritenersi escluso dalla base di computo della quota di riserva delle assunzioni obbligatorie.
Nel caso di impiego di personale soggetto ad assicurazione INAIL con un tasso pari o superiore al 60 per mille, quindi per mansioni che comportano un grado di rischio elevato i datori di lavoro sono esonerati dall’assunzione del lavoratore disabile, ma sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Nel portale www.cliclavoro.gov.it è disponibile il vademecum per la redazione del prospetto informativo.