Interessi legali al 2% dal 1° gennaio 2025. Effetti sul ravvedimento operoso.

Interessi legali al 2% dal 1° gennaio 2025. Effetti sul ravvedimento operoso.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 10 dicembre 2024. Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024

 

Il MEF, con proprio Decreto, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2025, la nuova misura del saggio degli interessi legali è fissata al 2% in ragione d’anno. Diventa meno costoso ricorrere al ravvedimento operoso in caso di omesso o insufficiente versamento dei tributi da parte del sostituto d’imposta.

mercoledì 15 gennaio 2025

La variazione del saggio di interesse legale influisce sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente (compresi i sostituti d’imposta) al fine di regolarizzare, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi.

Nell’ipotesi in cui il ravvedimento operoso effettuato nel 2025 si riferisca a violazioni commesse nel 2024, gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità:

  • 2,5% fino al 31 dicembre 2024,
  • 2% dal 1° gennaio 2025.

 

Rispetto alla quantificazione delle sanzioni, va ricordato che con effetto dalle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione base, precedentemente fissata nella misura del 30% dell’importo non versato, è scesa al 25%. Ciò ha comportato una sensibile riduzione delle sanzioni dovute in funzione del ritardo con cui viene effettuata la regolarizzazione (si veda Newsletter n. 13/2024).

Esempio. Si ipotizzi che il sostituto d’imposta non abbia versato, entro il 16 dicembre 2024, l’IRPEF (codice tributo 1001) trattenuta ai dipendenti per un importo pari a euro 1.000,00 e che provveda alla relativa regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, in data 16 maggio 2025.

A tal fine dovrà provvedere al versamento

  • delle ritenute,
  • della sanzione (euro 31,25 pari al 3,125% dell’importo non versato poiché la regolarizzazione avviene con ritardo superiore a 90 giorni ma entro il termine di presentazione del Mod. 770 relativo all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa) con codice tributo 8947
  • degli interessi, in cumulo alle ritenute (codice tributo 1001) pari euro 8,47 così calcolati
  • euro 1.000,00 x 2,5% x 15 gg / 365 gg = euro 1,02
  • euro 1.000,00 x 2% x 136 gg / 365 gg = euro 7,45