RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITA’ PER LE COOPERATIVE

RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITA’ PER LE COOPERATIVE

di Sonia Speronello

martedì 14 gennaio 2025

La rendicontazione di sostenibilità dovrà essere effettuata dalle imprese di “grandi dimensioni” e dalle “piccole e medie imprese quotate”, comprese le società cooperative.

L’obbligo è stato introdotto dal decreto legislativo n. 125/2024, recante la normativa di attuazione della Direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024.

Sono “imprese di grandi dimensioni” le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;

3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Sono “piccole e medie imprese quotate” le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:

1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000;

2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000;

3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250.

La rendicontazione consolidata di sostenibilità, che include le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, dovrà invece essere resa dalle imprese che rivestano la qualifica di “società madri” di un “gruppo di grandi dimensioni” (in questo caso i limiti vanno verificati sul bilancio consolidato redatto dalla società madre).

Le disposizioni si applicano:

a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva: alle imprese di grandi dimensioni e alle società madri di un gruppo di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;

b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva: alle imprese di grandi dimensioni e alle società madri di un gruppo di grandi dimensioni diverse dalle precedenti;

c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva: alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese.