Quando l’Assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili in denaro durante l'approvazione del bilancio d’esercizio, anche per le cooperative, occorre porre in essere una serie di adempimenti fiscali e societari.
Con la conversione in Legge del D.L. 131/2024 (c.d. decreto “Salva infrazioni”, convertito in Legge 166/2024) è stata abrogata la norma che esclude da IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.
In particolare, con le novità introdotte dall’art. 16-ter del D.L. 131/2024 in attuazione del principio espresso dalla Corte UE nella sentenza di cui alla causa C-94/19 dell’11 marzo 2020, è stato abrogato l’art. 8, comma 35, della L. n. 67/1988, con la conseguenza che saranno da intendersi rilevanti ai fini IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato anche solo il rimborso del relativo costo, comprensivo di oneri previdenziali ed accessori.
Nella norma si precisa che l’abrogazione in commento si applica ai contratti di prestito e distacco di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Dal 1° gennaio 2025, quindi, saranno soggetti ad IVA:
- sia le prestazioni di distacco e prestito di personale, in cui esiste un nesso diretto tra la prestazione e il corrispettivo con mark-up,
- sia i rimborsi senza mark-up, ovvero quelli che si configurano in un mero rimborso del costo (retributivi e contributivi) del personale distaccato.