Il Decreto n. 208/2024 emanato dal MIT disciplina le modalità di erogazione di un contributo a favore delle imprese di autotrasporto di merci conto terzi iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli autotrasportatori, che hanno come attività prevalente quella di autotrasporto di cose per favorire l’adeguamento del parco veicoli in senso maggiormente eco sostenibile, promuovendo la sostituzione dei veicoli più obsoleti. Le risorse finanziarie destinate a tale contributo per il 2024 ammontano ad Euro 25 milioni. Il Decreto 20.11.2024 emanato dallo stesso Ministero definisce le modalità di presentazione della domanda per essere ammessi al contributo che si prevede due distinte fasi, ovvero la prenotazione e la rendicontazione.
SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Il contributo è previsto per le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, nonché alle strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite nelle forme previste dal Codice civile, iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori, con attività prevalente quella di autotrasporto di cose (codice ATECO 49.41).
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI
- acquisizione, anche in leasing, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonchè di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica (art. 2, comma 1, lett. a) (risorse stanziate Euro 2,5 milioni);
- radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t, con contestuale acquisizione, anche in leasing, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, Euro VI step E o Euro 6 E con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia (art. 2, comma 1, lett. b) (risorse stanziate Euro 15 milioni);
- acquisizione, anche in leasing, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo (risorse stanziate Euro 7,5 milioni).
I rimorchi/semirimorchi devono essere dotati di almeno uno dei seguenti dispositivi innovativi di cui all’Allegato 1 del citato DM n. 208/2024:
Spoiler laterali (ammesse dal Regolamento UE n. 1230, masse e dimensioni).
- Appendici aerodinamiche posteriori.
- Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic Braking System) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti.
- Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell’impianto pneumatico abbinato al Sistema di ausilio in sterzata determinando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante con riduzione del consumo di carburante.
- Telematica indipendente collegata all’EBS (electronic Braking System) in grado di valutare l’efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le percorrenze e ridurre il consumo di carburante.
- Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic Braking System) per ausilio in sterzata.
- Sistema elettronico di controllo dell’usura delle pastiglie freno.
- Sistema elettronico di controllo dell’altezza del tetto veicolo, oppure Sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS (Electronic Braking System) che ad una data velocità abbassa l’assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare.
- Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (Electronic Braking System) per il monitoraggio dell’inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo superamento dei valori limite di sicurezza.
- acquisti di rimorchi / semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale;
- acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank - 20 ft o swao body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonchè allo standard ADR.
Si evidenzia che:
- è esclusa la cumulabilità per le medesime tipologie di investimenti e per gli stessi costi ammissibili del contributo in esame con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle “de minimis”;
- l’importo massimo ammissibile degli investimenti per singola impresa, non può superare € 550.000 ed è omnicomprensivo per la totalità dei veicoli acquisiti;
- i beni non possono essere alienati / concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 30.06.2028, pena la revoca del contributo erogato;
- i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente al 13.09.2024, a pena d’inammissibilità.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Per conoscere l’ammontare del contributo effettivamente spettante relativamente alla tipologia di investiemnto occorre fare riferimento alle Tabelle 1, 2 e 3 del DM n. 208/2024.
Acquisizione veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonchè acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione da termica ad elettrica - art. 5, commi 1 e 2, DM 6.8.2024.
Alimentazione
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Massa complessiva
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Contributo spettante
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Maggiorazione per veicolo rottamato
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Classe inferiore a Euro VI step E o Euro 6-E
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Classe Euro IV, Euro 4 o inferiore
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Metano CNG
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da 3,5 t a 7 t
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€ 4.000
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€ 1.000
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€ 3.000
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oltre 7 t e fino a 16 t
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€ 9.000
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€ 1.000
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€ 7.000
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oltre 16 t
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€ 24.000
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€ 1.000
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€ 15.000
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Gas naturale liquefatto
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oltre 7 e fino a 16 t
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€ 9.000
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€ 1.000
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€ 7.000
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oltre 16 t
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€ 24.000
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€ 1.000
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€ 15.000
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Ibrida (diesel / elettrico)
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da 3,5 a 7 t
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€ 4.000
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€ 1.000
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€ 3.000
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oltre 7 t e fino a 16 t
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€ 9.000
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€ 1.000
|
€ 7.000
|
oltre 16 t
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€ 24.000
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€ 1.000
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€ 15.000
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Elettrica
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da 3,5 a 7 t
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€ 14.000
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€ 1.000
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€ 3.000
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oltre 7 t e fino a 16 t
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€ 24.000
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€ 1.000
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€ 7.000
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oltre 16 t
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€ 24.000
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€ 1.000
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€ 15.000
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Dispositivi per la riconversione a
trazione elettrica
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fino a 3,5 t
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€ 2.000
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Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 t, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antinquinamento Euro VI step E - art. 5, comma 4, lett. d.1) e d.2), DM 6.8.2024
Tipo veicolo
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Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
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Veicoli Euro 6 step E di massa oltre 7 t
e fino a 16 t
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€ 7.000
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Veicoli Euro 6 step E di massa superiore a 16 t
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€ 15.000
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Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 3,5 t, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6 E - art. 5, comma 5, lett. e.1), DM 6.8.2024
Tipo veicolo
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Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
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Veicoli Euro VI step E ed Euro 6 E di
massa da 3,5 t e fino a 7 t
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€ 3.000
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Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 t, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antinquinamento Euro VI step E - art. 5, comma 4, lett. d.3) e d.4), DM 6.8.2024 (per veicoli rottamati di classe Euro IV o Euro 4 inferiore, fino al raggiungimento del tetto di € 5 milioni di contributi erogati)
Tipo veicolo
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Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale
acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
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Veicoli Euro 6 step E di massa oltre
7 t e fino a 16 t
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€ 14.000
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Veicoli Euro 6 step E di massa superiore a 16 t
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€ 30.000
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Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 3,5 t, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6 E - art. 5, comma 5, lett. e.2), DM 6.8.2024 (per veicoli rottamati di classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, fino al raggiungimento del tetto di € 5 milioni di contributi erogati)
Tipo veicolo
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Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale
acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
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Veicoli Euro VI step E ed Euro 6 E di
massa da 3,5 t e fino a 7 t
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€ 6.000
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Per questi tipi di investimenti se effettuati da piccole e medie imprese i relativi contributi sono maggiorati del 10%, cumulabili e applicabili sull’importo al netto del contributo. A tal fine nella fase di rendicontazione dovrà essere fornita la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale. Per il riconoscimento della maggiorazione pari al 10% per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una Rete di imprese, va inviata anche copia del contratto di rete.
Acquisizione, anche in leasing, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato - art. 5, comma 7, lett. a), DM 6.8.2024
Rimorchi / semirimorchi UIC e IMO dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all’Allegato 1, DM n. 208/2024
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Contributo massimo spettante
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Senza rottamazione
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Con rottamazione
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€ 3.000
€ 5.000 se PMI (*)
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€ 5.000
€ 7.000 se PMI
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Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere - art. 5, comma 7, lett. b) e c), DM 6.8.2024
Rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti, delle unità frigorifere / calorifere installate per veicoli superiori a 7 t
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Contributo massimo spettante
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Senza rottamazione
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Con rottamazione
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€ 3.000
€ 5.000 se PMI (*)
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€ 5.000
€ 7.000 se PMI
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Sostituzione equipaggiamenti delle unità frigorifere / calorifere installate per rimorchi / semirimorchi superiori a 7 t
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Contributo massimo spettante
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€ 3.000
€ 5.000 se PMI (*)
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Acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi - art. 5, comma 7, lett. d) DM 6.8.2024 Con diritto alla precedenza sulle tipologie di cui alle lett. a), b) e c) nel limite di € 200.000
Contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Isotank - ft 20 o swap body 22-24 ft conformi alle norme ASME, ISO, CSC e allo standard ADR
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Contributo massimo spettante
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Senza rottamazione
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Con rottamazione
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€ 3.000
€ 5.000 se PMI (*)
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€ 5.000
€ 7.000 se PMI
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(*) In caso di piccola impresa il contributo è determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo
IVA esclusa fino ad un massimo di € 5.000.
In caso di media impresa il contributo è determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA
esclusa fino ad un massimo di € 5.000.
In caso di grande impresa il contributo è stabilito in € 3.000 a veicolo.
ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE
Per accedere all’agevolazione la presentazione della domanda si articola in due diverse fasi:
- la prenotazione, necessaria all’accantonamento dell’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti in base alla documentazione allegata (contratto di acquisizione del bene o preventivo di acquisto firmato dal legale rappresentante),
- la rendicontazione, con la quale le imprese forniscono analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.
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Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, anche per più di una tipologia di investimenti, che va presentata:
- dalle ore 10.00 del 16.12.2024 fino alle ore 16.00 del 17.1.2025;
- esclusivamente tramite PEC seguente indirizzo:
Per inoltrare la domanda è necessario salvare il modello informatico disponibile sul sito Internet www.ramspa.it nella Sezione dedicata all’incentivo “Investimenti X edizione”, al quale va poi apposta la firma digitale del legale rappresentante / procuratore dell’impresa.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
- copia del documento d’identità del legale rappresentante / procuratore dell’impresa;
- copia del contratto di acquisizione dei beni agevolabili sottoscritto dalle parti, o in mancanza, copia del preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa, comprovanti quanto dichiarato nella domanda, e aventi data successiva al 13.09.2024. Nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, Il contratto/preventivo dovrà inoltre contenere l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’Allegato 1, DM n. 208/2024.
- FASE DI RENDICONTAZIONE
La fase di rendicontazione è quella con cui l’impresa beneficiaria prova il perfezionamento dell’investimento. A tal fine a decorrere dalle ore 10.00 del 17.02.2025 fino alle ore 16.00 del 19.09.2025, tramite la piattaforma informatica gestita da RAM spa, va inviata la documentazione tecnica specifica per ogni tipologia di investimento, nonchè la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo (fattura debitamente quietanzata).
Per le acquisizioni relative a rimorchi / semirimorchi, va inoltre fornita prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’Allegato 1, DM n. 208/2024.
Si specifica che nel caso di:
- contratto di leasing, nella fase di prenotazione va prodotto un preventivo di spesa accettato dal legale rappresentante dell’impresa avente data successiva al 13.09.2024 mentre nella fase di rendicontazione va prodotto il contratto di leasing e la documentazione a comprova del pagamento dei canoni in scadenza alla data di chiusura della rendicontazione. La prova del pagamento dei canoni può essere fornita alternativamente con la fattura emessa dalla società di leasing ovvero copia dei bonifici bancari effettuati a quest’ultima dall‘impresa utilizzatrice. In particolare la predetta documentazione va trasmessa entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione;
- acquisizione di veicoli, la concessione dell’incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata daII’UMC sia avvenuta in Italia a far data dal 14.09.2024 e il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione.
Non sono considerate le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se in seguito reimmatricolati in Italia a km 0.
DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA
La documentazione tecnica richiesta dagli artt. da 5 a 9, DM 20.11.2024 è la seguente, per la tipologia di investimento:
Veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, ibrida nonchè a trazione elettrica (art. 2, comma 1, lett. a, DM n. 208/2024)
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- attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche di cui al DM n. 208/2024;
- in caso di acquisizione di dispositivi aziendali idonei adoperarelariconversionediautoveicoliperiltrasportomerci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica prova documentale dell’acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione;
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- attestazione che il veicolo sia munito, per la propulsione, di almeno 2 diversi convertitori di energia e di 2 diversi sistemi di ai veicoli ibridi (con alimentazione diesel / elettrica).
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica (art. 2, comma 1, lett. b, DM n. 208/2024)
- Copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati, specificandone la categoria ambientale (fino ad Euro 4 / Euro IV o superiori), oltre alla prova dell’avvenuta rottamazione con indicazionedelnumeroditargaedichiarazionedell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero di presa in rottamazionedeveessereavvenutatrail13.9.2024eiltermine ultimo per presentazione della rendicontazione;
indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione della copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’UMC) per provare che l’immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva al 13.9.2024.
Rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato (art. 2, comma 1, lett. c, DM n. 208/2024)
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- attestazione rilasciata dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi;
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- caso di contestuale acquisizione di veicoli con la richiesta della maggiorazione per rottamazione di un rimorchio / semirimorchio va allegata copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati e prova dell’avvenuta rottamazione con indicazione del numero di targa e dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei veicoli con l’impegno di procedere alla demolizione; la rottamazione deve essere avvenuta tra il 13.9.2024 e il termine ultimo per presentazione della rendicontazione.
In caso di acquisizioni effettuate da piccole / medie imprese, oltre alla predetta documentazione va fornita anche la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante
/ procuratore:
- attestante che gli investimenti siano stati effettuati nell’ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliareunostabilimentoesistente,diversificarelaproduzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformareradicalmenteilprocessoproduttivocomplessivodi uno stabilimento esistente;
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Rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale (art. 2, comma 1, lett. c, DM n. 208/2024)
- In caso di acquisizione di rimorchi / semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal DM n. 208/2024 per le unità frigorifere / calorifere;
- documentazione dalla quale risulti indicazione del numero di targa(ovverodicopiadellaricevutaattestantelapresentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’UMC) per provare che l’immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, e in data successiva al 13.9.2024;
- in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per il trasporto da effettuarsi in conformità agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere / calorifere installate attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE
n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.
In caso acquisizioni effettuate da piccole / medie imprese vanno fornite anche le predette dichiarazioni sostitutive.
Contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi di tipo Iso tank - 20 ft o swap body 22 - 24 ft conformi alle norme ASME, ISO, e CSC relative alle cisterne, nonchè allo standard ADR (art. 2, comma 1, lett. c, DM n. 208/2024)
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- documentazione dalla quale risulti indicazione del numero di targa(ovverodicopiadellaricevutaattestantelapresentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’UMC) per provare che l’immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, e in data successiva al 13.9.2024;
- documentazione comprovante l’installazione di almenounodei dispositivi di cui all’Allegato 1, DM n. 208/2024.
In caso acquisizioni effettuate da piccole / medie imprese vanno fornite anche le predette dichiarazioni sostitutiva.
Nelle valutazioni sull’accesso al concordato preventivo biennale le cooperative dovranno prestare particolare attenzione ai benefici fiscali goduti nell’esercizio di riferimento, verificando se la quota di reddito non soggetta a imposizione supera la soglia del 40% del reddito d’impresa realizzato, prevista come causa di esclusione. Al contrario, le cooperative sociali che hanno goduto dell’esenzione Ires ex art. 11, n. 1 D.P.R. 601/1973 e quelle agricole e della piccola pesca che hanno beneficiato dell’esenzione ex art. 10 D.P.R. 601/1973 non potranno in ogni caso accedere al concordato preventivo biennale.