Con una serie di risposte ad interpelli formulati all’Agenzia delle Entrate, è possibile tracciare il perimetro entro cui le cooperative sociali possono ancora sfruttare l’agevolazione superbonus con aliquota piena del 110% ed eventualmente utilizzare ancora lo sconto in fattura/cessione del credito. In particolare si ritiene utile soffermarsi su due recenti interventi di prassi e cioè la risposta 188/2024 del 1° ottobre 2024 e la risposta 199/2024 del 10 ottobre 2024.
Vediamo più nel dettaglio i chiarimenti nelle risposte richiamate, al fine di trarre alcuni principi a cui riferirsi per quei soggetti ancora alle prese con questa agevolazione.
Con la risposta n. 188 del 1° ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate, preliminarmente distingue le questioni sottoposte alla sua attenzione, fra
- interventi da effettuare con modalità di cui al comma 10-bis del D.L. 119/2020 (quindi con tetti di spesa maggiorati) per gli immobili appartenenti alla categoria B1,
- rispetto ad interventi “ordinari” e cioè interventi non ricadenti nella casistica del comma 10-bis con moltiplicatori di spesa, bensì in interventi “ordinari”.
Per gli interventi “ordinari”, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, le onlus, comprese le cooperative sociali possono beneficiare dell’agevolazione in argomento, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, fermo restando l'esclusione di cui al citato comma 15bis dell'articolo 119 in base al quale il Superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico. Non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (circolare 30/E del 2020).
In questo caso però, l'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata, alla pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel citato articolo 119, ovvero tenendo conto della ''natura'' degli immobili e del ''tipo di intervento'' da realizzare.
Per gli interventi di cui al comma 10-bis e quindi con il moltiplicatore dei tetti di spesa, la norma richiamata prevede che i soggetti che intendono utilizzare tale agevolazione, debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
2) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.
Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione (1° giugno 2021)
La Direzione interpellata osserva che:
- Requisiti soggettivi: la tassativa elencazione dei soggetti contenuta nel richiamato articolo 119, comma 9, lettera d-bis, del decreto Rilancio, limita il proprio ambito applicativo solamente alle ONLUS di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, alle APS e alle OdV;
- Tipologia di detenzione: il Superbonus (ordinario) spetta, in linea generale, anche ai detentori dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Il detentore, inoltre, deve essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
TIPO DI DETENZIONE PER SUPERBONUS CON MOLTIPLICATORE
Quanto su affermato è vero per gli interventi “ordinari”, mentre per quel che riguarda il caso di superbonus ex comma 10-bis l'elencazione dei titoli che consentono al proprietario o al possessore degli immobili l'applicazione di tali disposizioni è da considerarsi tassativa.
SUPERBONUS CON MOLTIPLICATORE DI SPESA (10-BIS DELL’ART. 119 DEL D.L. 34/2020)
Con riferimento ai requisiti richiesti dal comma 10-bis per applicare il moltiplicatore di spesa, l'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, convertito con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 3, l’Agenzia delle Entrate precisa:
- "tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis [...] devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis".
- "il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale [...] è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova, oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti."
In base alle disposizioni sopra riportate, dunque, ai fini dell'applicazione del citato comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, i requisiti richiesti, che devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione del Superbonus, devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese.
Fa eccezione la detenzione dell'immobile a titolo di comodato gratuito atteso che, in tale caso, la norma espressamente prevede che il predetto titolo è idoneo all'applicazione del comma 10-bis "a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore" al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione.
OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA/CESSIONE DEL CREDITO
Per quel che riguarda l’istituto della cessione del credito/sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate fa una distinzione fra intervento “ordinario” o intervento con moltiplicatore disciplinato dal comma 10-bis art. del Dl.L.34/2020.
Con riferimento al superbonus da comma 10-bis (quindi con effetto moltiplicatore), l’art. 2 del decreto legge n. 11 del 2023, a fronte di un generale divieto all'esercizio di tali opzioni prevede, al ricorrere di determinati presupposti, alcune deroghe specifiche.
Nella versione ante Dl. 39/2024 l'esercizio delle opzioni era consentito alle ONLUS, alle ODV e le APS che risultino già costituite alla data del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 11 del 2023).
Ma poi con l'articolo 1 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, è stato ridefinito il perimetro di operatività delle deroghe al generale divieto di cessione o sconto in fattura di cui al decreto legge n. 11 del 2023.
- In particolare, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legge n. 39 del 2024, stabilisce per determinati soggetti, tra i quali le ONLUS, le ODV e le APS (già costituite alla data del 17 febbraio 2023), che le deroghe al generale divieto di esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024):
a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.".
Pertanto, nel rispetto delle predette condizioni e di ogni altra condizione richiesta, sulle spese sostenute l'Istante potrà esercitare le opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione, di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio.
Di fatto l’Agenzia delle Entrate lascia al contribuente verificare la propria posizione rispetto ai limiti derivanti dal richiamato D.L. 39/2024.
A questo punto riteniamo utile fare un distinguo, fra:
- cooperativa sociale che intende effettuare interventi di cui all’art. 119 del D.l. 34/2020, di cui al comma 10-bis oggetto ancora dell’aliquota massima del 110% che rimarrà tale sino al termine dell’agevolazione prevista per il 31/12/2025;
- cooperativa sociale che intende effettuare interventi di cui all’art. 119 del D.l. 34/2020 “ordinari” che attribuiscono l’aliquota del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025
- Cooperativa sociale che intende effettuare interventi non rientranti nel superbonus (ad esempio ecobonus) con aliquota 50%/65%.
L’ipotesi di cui al numero 1 (art. 119 del D.l. 34/2020, di cui al comma 10-bis), è facile abbinarla al caso di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legge n. 39 del 2024 e quindi sarà sufficiente che la Cilas sia stata presentata anteriormente 29 marzo 2024.
Per le due tipologie di spese di cui al numero 2) e 3), è necessario affrontare la questione delle c.d. Cilas dormienti, come disciplinato dal comma 5 dell’art. 1 del DL 39/2024 che prevede il divieto di sconto/cessione del credito quando entro il 29 marzo 2029, non sia ancora stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
Mentre alle casistiche diverse dal 10-bis dell’art. 119, che come abbiamo visto possono godere dello sconto in fattura all’unica condizione di aver presentato la CILAS, negli altri casi esaminati
- la cooperativa sociale che intende effettuare interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 “ordinari”
- cooperative che intendono effettuare interventi non rientranti nel superbonus (ad esempio ecobonus)
per poter beneficiare dello sconto in fattura, oltre alla Cila/Cilas presentata entro il 29 marzo 2024, vige anche l’obbligo di aver sostenuto spese prima della suddetta data.
Un altro chiarimento interessante fornito dall’Agenzia delle Entrate sulle Onlus che possono applicare il moltiplicatore di spesa previsto dal comma 10-bis, è stato fornito con la risposta n. 199 del 10 ottobre 2024: il quesito riguardava l’impianto fotovoltaico ed in particolare se il vecchio impianto già installato prima dell’intervento superbonus, influiva sul limite massimo di spesa agevolato di 200 kw.
In altre parole si chiedeva, se aggiungendo un impianto di altri 200 kw, questi potevano essere agevolati oppure i 217 Kw già installati privavano la onlus di implementare l’impianto esistente.
La risposta 199 in commento osserva che l'ultimo periodo del richiamato comma 16-ter:
- non indica che, ai fini della verifica della soglia limite di 200 kW, si debba tener conto di eventuali impianti preesistenti ma fa riferimento all'impianto installato, specificando che il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro va commisurato "all'intero impianto";
- espressamente richiama "quanto previsto dal comma 10-bis", vale a dire le disposizioni che stabiliscono, in determinati casi, le particolari modalità di determinazione delle spese ammesse al Superbonus a fronte degli specifici interventi elencati nell'articolo 119 del decreto Rilancio, ivi compresi quelli relativi all'installazione di impianti fotovoltaici indicati al citato comma 5 del medesimo articolo 119. In assenza di specifiche preclusioni, la modalità di calcolo prevista dal citato comma 10-bis si applica a tutti gli interventi ammessi al Superbonus.
Ne consegue, dunque, che, in merito al primo quesito, l'Istante, nel presupposto di aver depositato la CILAS di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio prima dell'entrata in vigore del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67), potrà, nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal comma 10-bis del richiamato articolo 119 (la cui verifica non costituisce oggetto del presente interpello), fruire del Superbonus nella modalità alternativa del c.d. "sconto in fattura" di cui al successivo articolo 121, comma 1, lettera a), per l'installazione di un ulteriore impianto fotovoltaico di potenza nominale di 200 kW.Infine per quel che riguarda il tetto di spesa, considerato il limite massimo di spesa di € 2.400 per Kw di potenza nominale, il limite massimo nel caso di un intervento 10-bis, dovrà essere rapportato al limite massimo per un impianto su unico edificio pari ad € 96.000:
- Quindi, 96.000/2.400= 40kw per immobile.
- Qualora l’edificio D/4 sia ad esempio 10 volte più grande di un immobile medio, il tetto massimo di spesa sarebbe 400 kw.
- Pertanto considerato che l’impianto ipotizzato, prevede 200 kw, è ampiamente al di sotto di quello potenzialmente agevolabile, la spesa massima sarà pari ad € 480.000 pari ad € 2.400x200.