Per l’esame completo del provvedimento si rinvia ai Link alla circolare e all’allegato con le Tabelle.
Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2021, non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:
Territori
|
Misura agevolazione
|
Aliquota applicata
|
Non svantaggiati
|
-
|
100%
|
Particolarmente svantaggiati (ex Montani)
|
75%
|
25%
|
Svantaggiati
|
68%
|
32%
|
Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti.