Ai sensi dell’articolo 2511, cod. civ., l’impresa cooperativa è iscritta a un Albo apposito e l’iscrizione ha valenza costitutiva, qualificandone formalmente il carattere mutualistico. Infatti, priva d’iscrizione, l’impresa non può assumere la qualifica di cooperativa, risultando automaticamente esclusa dal diritto di fruire dei benefici fiscali previsti dalla disciplina vigente.
Ebbene, detto carattere mutualistico comporta nondimeno l’esigenza che la base sociale, di cui è formata l’impresa cooperativa, debba essere effettiva, sia dal punto di vista della numerosità dei soci che la compongono, sia dal punto di vista dei rispettivi requisiti personali. Se è così, ne deve conseguire la partecipazione effettiva dei soci alle vicende e allo scambio mutualistico d’impresa. Diversamente, si può assistere all’“alterazione del funzionamento democratico dell’ente” (Mise, nota. n. 5457/2020). In considerazione di ciò, il Ministero competente raccomanda, fra l’altro, al revisore cooperativo di verificare i motivi che giustifichino la permanenza del socio in cooperativa; i motivi per cui eventualmente non partecipi, anche temporaneamente, allo scambio mutualistico, e, eventualmente, i motivi per cui sia stato escluso dalla base sociale.
Infatti, i soci di cui l’impresa cooperativa giustifichi appieno l’appartenenza alla propria base associativa devono, devono ineluttabilmente, possedere requisiti coerenti allo scopo mutualistico e all’oggetto sociale. Ne deriva, in tal modo, la partecipazione legittima alle vicende societarie e allo scambio mutualistico, l’esercizio legittimo dei diritti amministrativi e patrimoniali, nonchè il contributo legittimo al perseguimento degli scopi mutualistici d’impresa.
Alla cooperative, nonchè al revisore cooperativo, si richiede, in buona sostanza, di svolgere periodicamente una ricognizione, attenta e puntuale, della base sociale di cui è formata l’impresa.
Ai sensi dell’articolo 2522, comma 2, cod. civ., la base sociale della cooperativa è formata da almeno 3 soci, a condizione che questi siano persone fisiche e che il sistema di amministrazione dell’impresa sia quello delle Srl. La disciplina previgente prevedeva, più minuziosamente, che l’allora “piccola società cooperativa”, istituita ai sensi della L. 266/1997 (Legge Bersani), fosse costituita da un numero di soci - persone fisiche - non inferiore a 3 e non superiore a 8. Va, però, specificato che la disciplina vigente, secondo quanto previsto dall’articolo 111-septies, norme di attuazione del Codice civile, ha conservato, per l’impresa cooperativa formata da un numero di soci pari o inferiore a 8, l’articolazione associativa precedente (nella Relazione accompagnatoria al D.Lgs. 6/2003 si legge, infatti, che l’articolo 2522, comma 2, cod. civ., “si riferisce alla piccola società cooperativa, figura che data la sua diffusione nella pratica, merita di essere mantenuta in vita autonomamente”). D’altro canto, il testo vigente del codice civile non detta condizioni in relazione ai tipi di soggetti di diritto che formano la base sociale della cooperativa amministrata secondo lo schema giuridico delle Srl e costituita da meno di 9 soci, potendo, ancora, dedursi che, se l’impresa cooperativa è formata da un numero di soci inferiore a 9, i rispettivi soci devono essere tutti persone fisiche.
Se, invece, la numerosità dei soggetti di diritto che formano l’impresa cooperativa dovesse scendere sotto ai minimi di Legge, deve essere ricostituita durante i 12 mesi successivi, richiedendo alla cooperativa di intraprendere sollecitamente il percorso di risanamento necessario a regolarizzarne la struttura associativa.
Il requisito di effettività della base sociale, come il requisito di numerosità, è contemporaneamente essenziale per poter riconoscere all’impresa la qualifica giuridica di cooperativa.
In primo luogo, la base sociale dell’impresa è realmente effettiva se formata da soci cooperatori (lavoratori, conferenti, fruitori, tecnici e amministrativi, ai sensi dell’articolo 23, L. 1577/1947), con i quali questa abbia stabilito legami effettivi di scambio mutualistico, d’intensità misurabile e documentabile.
In secondo luogo, è ugualmente effettiva se formata anche da soci cooperatori (volontari), la cui partecipazione al conseguimento degli scopi mutualistici d’impresa, benché d’intensità non misurabile, essendo resa a titolo gratuito, non dà luogo a costi di servizio, sia comunque ugualmente apprezzabile.
In terzo luogo, è ugualmente effettiva se formata anche da soci cooperatori (finanziatori, muniti di strumenti finanziari a titolo di capitale), la cui partecipazione al perseguimento degli scopi mutualistici d’impresa si estrinsechi, economicamente, in ragione del contributo reso in forma di sostegno finanziario all’attività societaria.
In quarto luogo, è ugualmente effettiva se costituita anche da soci in categoria speciale ai sensi dell’articolo 2527, comma 3, cod. civ..
Il Ministero competente, nella nota ripetuta, richiama, quindi, l’attenzione dei revisori al caso in cui l’amministratore eserciti la propria influenza sulla gestione, senza avere instaurato, pur avendone i requisiti, o non avendo mai instaurato, essendone completamente sprovvisto, alcun legame effettivo di scambio mutualistico con la società che presiede (a eccezione delle ipotesi particolari, già specificate, che, ai sensi di norme vigenti, accettano l’adesione in cooperativa di categorie di soci legalmente privi di scambio mutualistico). In pratica, il CdA irregolare, privo dei requisiti necessari di numerosità e di effettività, assumerebbe delibere non legittime, pur risultando formalmente adempiente ai rispettivi doveri. Le delibere non legittime sarebbero esposte al rischio d’annullamento, poiché il processo di formazione della volontà consiliare risulterebbe viziato a causa della irregolarità dell’organismo deliberante.