Questo intervento sull’Irpef, da una parte, rende stabili alcune norme (scaglioni Irpef e detrazioni per lavoro dipendente) e, dall’altra, introduce un’importante novità riguardante il bonus lavoro dipendente e alcune modifiche alle detrazioni fiscali, misure che compensano la mancata riconferma degli sgravi contributivi per i redditi medio bassi.
Stabilizzazione dall’1-1-2025 delle misure in vigore
Scaglioni Irpef (comma 2)
Il primo intervento è sull’articolo 11 comma 1 del Tuir la stabilizzazione del sistema a tre aliquote e scaglioni già previsto per il 2024. Quindi per redditi
- fino a 28.000 euro, aliquota 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, aliquota 35%;
- oltre 50.000 euro, aliquota 43%.
Riportiamo il consueto schema per il calcolo rapido dell’Irpef che diventa il seguente
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scaglioni mensili
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scaglioni annuali
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aliquota
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imposta al lordo detrazioni
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correttivo
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Oltre
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fino a
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Oltre
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fino a
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mensile
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annuale
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2.333,33
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28.000,00
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23,00%
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23,00%
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dell'imponibile
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2.333,33
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4.166,67
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28.000,00
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50.000,00
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35,00%
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35,00%
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dell'imponibile
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280,00
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3.360,00
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4.166,67
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50.000,00
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43,00%
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43,00%
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dell'imponibile
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613,33
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7.360,00
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Detrazione per lavoro dipendente
Diventa stabile anche l’aumento di 75 euro della detrazione per lavoro dipendente per i redditi fino a 15.000 euro (articolo 13 comma 1 lettera a) primo periodo del Tuir) che quindi viene fissata definitivamente a 1.955 euro. In questo modo l’area di esenzione Irpef risulta pari a 8.500 euro.
Rimane invariato l’importo minimo della detrazione annua (690 euro) aumentato a 1380 euro per i rapporti a tempo determinato.
Non sono invece state modificate le lettere b) e c) che prevedono una riduzione per i due scaglioni successivi.
Adeguamento del trattamento integrativo (comma 3)
Uno dei requisiti per godere del trattamento integrativo è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente.
Considerato che l’area di esenzione è stata (definitivamente) elevata con l’aumento di 75 euro della detrazione, d’ora in avanti il trattamento spetterà a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del Tuir sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato Tuir diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Bonus lavoro dipendente (commi 4 e 5)
In sostituzione dell’abbattimento (del 6 o 7%) sui contributi previdenziali, viene introdotto un “bonus” per i titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione dei pensionati) con un reddito complessivo fino a 20.000 euro.
La somma riconosciuta, che non concorre alla formazione del reddito, è determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Questi dovrebbero essere gli importi massimi annui per scaglione di reddito
Reddito
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Aliquota
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Importo
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8.500
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7,10%
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603,50
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15.000
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5,30%
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795,00
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20.000
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4,80%
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960,00
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Ulteriore detrazione per lavoro dipendente (comma 6)
La legge di bilancio istituisce anche una ulteriore detrazione per lavoro dipendente che opera a completamento della prestazione di cui al punto precedente.
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro (ma non a 40.000 euro) spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l’importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.
Sia per quanto riguarda il bonus di cui al comma 4 e che per la detrazione di cui al comma 6, i sostituti d’imposta devono riconoscere in via automatica questi importi all’atto dell’erogazione delle retribuzioni mensili e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Se l’importo risulterà non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvederanno al recupero del relativo importo.
Correttivo per i redditi superiori a 75.000 euro (comma 10)
È stato inserito un correttivo per i redditi più elevati ovvero per quei soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
Gli oneri e le spese per i quali il Tuir o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione per un ammontare limitato.
È stabilito un importo base per fasce di reddito “corretto” in relazione al numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente considerati a carico ai sensi dell’articolo 12 comma 2 del Tuir.
L’importo base è il seguente:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Questo il coefficiente correttivo:
- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992 che sia comunque a carico.
Dall’ammontare complessivo degli oneri e delle spese soggetti a rideterminazione sono esclusi i seguenti oneri e le seguenti spese:
- le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);
- le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
Considerato che si parla di oneri e spese la cui detrazione viene applicata quasi sempre in sede di dichiarazione dei redditi, questa norma dovrebbe avere un basso impatto sui datori di lavoro.
Detrazioni per carichi di famiglia (comma 11)
La detrazione di 950 euro per i figli di età pari o superiore a 21 anni (lettera c) spetta ora soltanto fino a quando questi figli non abbiano compiuto 30 anni. La limitazione non opera per i figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.
L’altra modifica riguarda le detrazioni per agli altri familiari a carico. Anche in questo caso è stata operata una stretta. Rimane fermo l’importo di 750 euro che però non riguarda più ogni familiare di cui all’articolo 433 cc, ma soltanto gli ascendenti conviventi con il contribuente.
Infine è previsto che le detrazioni per familiari a carico (comma 1 dell’articolo 12) non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.
Come si vede non si tratta delle detrazioni per tutti i familiari, ma soltanto per quelli residenti all’estero.