La Legge di bilancio 2025 è intervenuta sull’art. 51 comma 4 del Tuir che stabilisce, tra gli altri, anche la modalità di determinazione del controvalore derivante dalla concessione di autoveicoli aziendali ai dipendenti in uso promiscuo. Tale controvalore, come in precedenza, è calcolato in base alle tabelle Aci per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. La novità riguarda le aliquote da applicare in base alla tipologia di veicolo. Infatti si passa da un criterio basato sul livello di emissioni di CO2 per chilometro che penalizzava le auto più inquinanti con percentuali via via maggiori ad un criterio che incentiva con percentuali piuttosto basse l’assegnazione di auto a motore elettrico (o ibrido plug in) e penalizza i mezzi con altre tipologie di propulsori.
Queste le nuove percentuali da applicare:
- 50% dell’importo nella generalità dei casi;
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
La norma riguarda i contratti stipulati tra datore di lavoro e venditore/noleggiatore a decorrere dal 1-1-2025. La precisazione è importante in quanto dovrebbero essere esclusi i contratti stipulati prima di questa data, sia con veicoli già assegnati sia con assegnazione del veicolo nell’anno successivo.
In questo caso però è necessario un chiarimento dell’Agenzia delle entrate.
Per le auto immatricolate e concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dopo il 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024 è previsto il precedente regime, ovvero:
- per le auto con emissione di CO2 non superiori a 60g/km - 25%;
- per le auto con emissione di CO2 superiori a 60g/km e non superiori a 160 g/km - 30%;
- per le auto con emissione di CO2 superiori a 160g/km e non superiori a 190 g/km - 50%;
- per le auto con emissione di CO2 superiori a 190g/km - 60%.