Ultra contribuzione da 1-1-2025 (comma 169)
I lavoratori dipendenti iscritti all’Ago e alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata il cui primo accredito contributivo decorre successivamente all’1-1-2025, potranno incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’Inps una ulteriore contribuzione (massimo 2%).
Tuttavia la quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia cioè a quei valori minimi dell’assegno pensionistico che condizionano l’accesso alla pensione e che non deve essere inferiore all’assegno sociale in vigore nell’anno 2012, rivalutato annualmente.
Opzione donna (comma 173)
Anche per il 2025 è prorogato l’accesso alla pensione attraverso “opzione donna”. Il requisito dell’età nel 2024 è stato portato da 60 a 61 anni.
Rimane confermata la riduzione del requisito dell’età per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per le lavoratrici di cui alla lettera c) il requisito anagrafico è comunque di 59 anni a prescindere dal numero di figli (nel 2023 il requisito era di 58 anni).
Pensione anzianità flessibile (quota 103) (comma 174)
Anche per la pensione di anzianità flessibile opera la proroga per il 2025. Ricordiamo che i requisiti di accesso sono un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.
Ape sociale (commi 175-176)
Prorogata per il 2025 anche l’ape sociale: potranno continuare ad accedervi i lavoratori già individuati dalle precedenti disposizioni (articolo 1 comma 169 Legge 232/2016). L’età di accesso al beneficio è di 63 anni e 5 mesi.
Anche per il 2025 il beneficio dell’Ape sociale non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Agevolazioni contributiva per lavoratrici con figli (comma 179)
Il comma 179 interviene sull’articolo 1 comma 40 lettera c) della legge 335/1995 (la riforma Dini delle pensioni) che prevede per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo un accredito figurativo ora aumentato a 16 mesi (dai 12 precedenti).
In sintesi, il beneficio
- spetta a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità,
- è riconosciuto alla lavoratrice per l’accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio
- nel limite massimo di 16 mesi.
Pensione con sistema contributivo - cumulo con pensione da previdenza complementare (comma 181)
La norma, molto pubblicizzata, consente di computare la rendita derivante da un fondo di previdenza complementare ai fini del raggiungimento dell’importo minimo di pensione.
Per comprendere il provvedimento occorre ricapitolare la questione.
L’intervento è stato operato sull’articolo 24 del Decreto legge 201/2011(meglio noto come Riforma pensionistica Fornero) e in particolare sui commi 7 e 11 che, per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 (lavoratori contributivi puri), regolano l’accesso rispettivamente alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata. Per tali lavoratori:
- il comma 7 prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia sia subordinato, oltre che al requisito dei 20 anni di contribuzione e a quello anagrafico, anche all’entità dell’assegno di pensione che non deve essere inferiore all’assegno sociale in vigore nell’anno 2012, rivalutato annualmente [*nota1];
- il comma 11, invece, stabilisce che l’accesso alla pensione anticipata è possibile, tenuto conto del requisito anagrafico, se risultano versati e accreditati almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione sia almeno pari a tre volte l’importo dell’assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutato annualmente.
La norma in esame inserisce il comma 7bis nell’articolo 24 contenente queste disposizioni.
Soltanto per il raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11, il lavoratore che
- opta per la prestazione della previdenza complementare in forma di rendita (ferma restando la misura minima prevista per quest’ultima)
- può chiedere che la rendita sia computata unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base per raggiungere l’importo soglia.
Viene anche specificato che Il valore teorico delle rendite di cui al primo periodo è ottenuto, solo ai fini della norma in esame, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 335/1995 vigente al momento del pensionamento.
Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.
I fondi pensione dovranno modificare le proprie procedure per fornire agli assicurati, contestualmente alla domanda, la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile.
Sarà il Ministero del lavoro a definire i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.
A fronte di questa flessibilizzazione, il comma 183 introduce però ulteriori vincoli intervenendo sull’articolo 24 comma 11. Dall’1-1-2030 l’importo soglia mensile sarà di 3,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
Per i lavoratori che si avvalgono del cumulo pensione pubblica / pensione complementare per raggiungere l’importo soglia il requisito contributivo di 20 anni è incrementato di
- 5 anni a decorrere dall’1-1-2025
- di ulteriori 5 anni dall’1-1-2030.
La pensione anticipata conseguita attraverso il meccanismo illustrato sopra non è cumulabile dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
[*nota1] Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.