Fino al 2024 la norma ha previsto che i primi due mesi fossero indennizzati il primo all’80% e il secondo al 60% anche se, temporaneamente per il solo 2024, anche il 2° mese era indennizzato all’80%. Con la modifica introdotta l’indennizzo all’80% è reso stabile e aumentato a 3 mesi.
Infatti il nuovo testo dell’art. 32 comma 1 del D.lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) stabilisce che il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” è così indennizzabile:
- 3 mesi sono indennizzati all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- 6 mesi (9 mesi complessivi meno i 3 indennizzati all’80%) sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- I rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Ago.
Nota bene! Le nuove disposizioni si applicano in modo diversificato a seconda della conclusione del periodo di maternità / paternità obbligatorio. Se il congedo di maternità/paternità è terminato
- successivamente al 31-12-2023 spettano 2 mesi di congedo all’80% (come peraltro previsto dalla Legge di bilancio 2024);
- successivamente al 31-12-2024 spettano 3 mesi di congedo all’80%.
Sulla norma e su questo punto in particolare sarà necessario attendere le istruzioni operative Inps.