La nuova norma prevede il beneficio
- per le lavoratrici dipendenti (a esclusione dei rapporti di lavoro domestico)
- per le lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione che non hanno optato per il regime forfetario
ma solo se titolari di redditi imponibili (ai fini previdenziali) inferiori a 40.000 euro.
Inoltre essendoci uno stanziamento limitato (300 milioni di euro) la decontribuzione sarà parziale (prima lo sgravio copriva tutta la trattenuta Ivs a carico della dipendente) e stabilita da un successivo decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio) a disciplinare le modalità attuative, le modalità per il riconoscimento dello sgravio, le procedure per il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e soprattutto la misura dell’esonero contributivo.
L’altro dato di novità è che dal 2025 sono destinatarie, strutturalmente, anche le lavoratrici con 2 figli (in precedenza lo sgravio per queste persone era limitato al 2024).
È però prevista una modulazione temporale che riportiamo per punti.
- Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
- Dal 2027 per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
- Per il 2025 e il 2026 l’esonero non spetta alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero previsto dall’articolo 1 comma 180 della legge di bilancio 2023 (legge 213/2023). Si tratta delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, che godono dell’esonero del 100% dei Ivs fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Come di consueto in questi casi, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.