Il provvedimento si può sintetizzare nel modo che segue:
- le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati
- dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1-1 a 31-12-2025
- con reddito di reddito di lavoro dipendente fino a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione
- che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 chilometri di distanza dal comune di precedente residenza
- non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui
- l’esclusione riguarda soltanto l’imponibile fiscale e non quello contributivo.
Il provvedimento non è retroattivo, ma soprattutto non è esteso ai contributi.
Tenendo conto dell’importo massimo, il contributo a carico del lavoratore è di 459,50 euro con aliquota del 9,19%. Per il datore di lavoro il costo contributivo (Inps e Inail) è variabile. Considerando un’aliquota complessiva del 30%, l’importo è di 1.500 euro.
Queste somme rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Per ottenere il beneficio fiscale il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione (articolo 46 del Dpr 445/2000) attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione. Il comma 389 non lo prevede, ma il lavoratore dovrà anche autocertificare il reddito percepito nell’anno 2024.