Come già avvenuto nel 2024, anche quest’anno la Legge di bilancio prevede una deroga a quanto previsto dall'articolo 51 comma 3 prima parte del terzo periodo del Tuir.
Il provvedimento è di più ampio respiro riguardando i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 ed è sostanzialmente simile a quello adottato per il 2024.
Si stabilisce, infatti, che non concorrono a formare il reddito (nemmeno ai fini previdenziali) entro il limite complessivo di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nella condizione di soggetto a carico (come previsto dall’articolo 12, comma 2 del Tuir)
- il valore beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché
- le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai dato lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale,
- le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
I datori di lavoro che attuano quanto appena illustrato devono darne previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Per usufruire dell’ampliamento della fascia di esenzione, il lavoratore dipendente deve dichiarare al datore di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.