Il provvedimento non presenta significative differenze rispetto a quello precedente. Destinatari sono i lavoratori:
- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 legge n. 287/1991),
- del comparto del turismo
- degli stabilimenti termali.
Il trattamento integrativo è invariato (15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e prestazioni di lavoro straordinario ai sensi del Dlgs 66/2003 effettuate nei giorni festivi) e non concorre alla formazione del reddito.
È stato invece confermato che l’indennità spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000. Il riferimento è al periodo d'imposta 2024 (in precedenza era il 2023).
Il trattamento integrativo speciale è erogato dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore che deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.
Rimangono invariate le disposizioni operative:
- Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica.
- Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997 (il codice tributo utilizzato nel 2023-204 era il 1702).