Ricordiamo che la disposizione, introdotta con la Legge di bilancio 2023 (legge 197/2022, art. 1 commi da 58 a 62), è rivolta ai dipendenti delle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità ai dipendenti con reddito fino a 75.000 euro (fino al 31.12.2024 la soglia era di 50.000 euro), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5%, entro il limite del 30% (fino al 31.12.2024 il limite era del 25%) del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.
In questo caso le mance non sono imponibili ai fini contributivi e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’importo soggetto a imposta sostitutiva del 5% deve essere comunque considerato qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.
L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta ed è soggetta alle ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.