CCNL logistica, trasporto e spedizione merci. Tabelle retributive e novità normative.

CCNL logistica, trasporto e spedizione merci. Tabelle retributive e novità normative.

Accordo di Rinnovo del 6 dicembre 2024

 

Come indicato nel precedente numero di questa Newsletter,  il 6 dicembre 2024 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Logistica e trasporto. In questo articolo riportiamo gli aumenti retributivi e le principali novità normative contenute nell’accordo.

lunedì 23 dicembre 2024

Aumenti retributivi

L’aumento contrattuale e le relative decorrenze sono evidenziati nelle tabelle seguenti.

 

Personale non viaggiante

 

               

Liv.

Par.

Paga base

Totale aumento

1.1.2025

1.1.2026

1.1.2027

1.6.2027

EPA

Tabellare

Totale aumento

Tabellare

EPA

Tabellare

EPA

Tabellare

EPA

Euro

Q

169

  2.361,89

     140,00

     179,24

     319,24

     115,21

       46,67

       51,21

       46,67

       12,81

       46,67

1

159

  2.218,21

     110,00

     168,64

     278,64

     108,40

       36,67

       48,18

       36,67

       12,05

       36,67

2

146

  2.037,77

     110,00

     154,85

     264,85

       99,54

       36,67

       44,24

       36,67

       11,06

       36,67

3s

132

  1.840,37

       90,00

     140,00

     230,00

       90,00

       30,00

       40,00

       30,00

       10,00

       30,00

3

128

  1.790,78

       90,00

     135,76

     225,76

       87,27

       30,00

       38,79

       30,00

         9,70

       30,00

4

122

  1.703,42

       80,00

     129,39

     209,39

       83,17

       26,67

       36,97

       26,67

         9,24

       26,67

4j

119

  1.659,07

       80,00

     126,21

     206,21

       81,12

       26,67

       36,06

       26,67

         9,02

       26,67

5

116

  1.624,06

       70,00

     123,03

     193,03

       79,10

       23,33

       35,15

       23,33

         8,79

       23,33

6

109

  1.518,05

       70,00

     115,61

     185,61

       74,33

       23,33

       33,03

       23,33

         8,26

       23,33

6j

100

  1.396,35

 

     106,06

     106,06

       68,18

 

 

 

 

 

 

Personale viaggiante

 

                 

Liv.

Par.

Paga base

Totale aumento

1.1.2025

1.1.2026

1.1.2027

1.6.2027

EPA

Tabellare

Totale aumento

Tabellare

EPA

Tabellare

EPA

Tabellare

EPA

Euro

C3

133,5

1.841,12

     150,00

     140,53

     290,53

       90,34

       50,00

       40,15

       50,00

       10,04

       50,00

B3

133

1.840,37

     120,00

     140,00

     260,00

       90,00

       40,00

       40,00

       40,00

       10,00

       40,00

A3

132,5

1.839,62

     100,00

     139,48

     239,48

       89,67

       33,33

       39,85

       33,33

         9,97

       33,33

F2

129,5

1.791,51

       90,00

     136,32

     226,32

       87,63

       30,00

       38,95

       30,00

         9,74

       30,00

E2

129

1.790,82

       90,00

     135,79

     225,79

       87,29

       30,00

       38,80

       30,00

         9,70

       30,00

D2

128,5

1.790,08

       90,00

     135,26

     225,26

       86,95

       30,00

       38,65

       30,00

         9,66

       30,00

H1

124,5

1.735,17

       85,00

     131,05

     216,05

       84,25

       28,33

       37,45

       28,33

         9,36

       28,33

G1

124

1.728,20

       80,00

     130,53

     210,53

       83,91

       26,67

       37,30

       26,67

         9,31

       26,67

I

110

1.522,12

       30,00

     115,79

     145,79

       74,44

       10,00

       33,09

       10,00

         8,26

       10,00

I

116

1.605,13

       30,00

     122,11

     152,11

       78,50

       10,00

       34,89

       10,00

         8,72

       10,00

L

110

1.522,12

       50,00

     115,80

     165,80

       74,44

       16,67

       33,09

       16,67

         8,26

       16,67

L

116

1.605,13

       50,00

     122,11

     172,11

       78,50

       16,67

       34,89

       16,67

         8,71

       16,67

L

119

1.646,66

       50,00

     125,27

     175,27

       80,53

       16,67

       35,79

       16,67

         8,94

       16,67

 

A decorrere dall’1.1.2025 cesserà di essere corrisposta l’ICE (Indennità di Copertura Economica) prevista dall’Accordo del 19.3.2024.

 

Indennità di trasferta

A decorrere dal 1.1. 2025 le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti:

 

per i servizi in territorio nazionale     Euro

                                                                                                                         

  • dalle 6 alle 12 ore                 23,80
  • dalle 12 alle 18 ore               35,02
  • dalle 18 alle 24 ore               43,16

 

per i servizi in territorio estero                      Euro

 

  • dalle 6 alle 12 ore                 31,94
  • dalle 12 alle 18 ore              45,05
  • dalle 18 alle 24 ore               62,49

 

Campo di applicazione

Viene ampliato il campo di applicazione del contratto inserendo le imprese svolgenti attività di corrieri espressi, imprese svolgenti attività soggette all'autorizzazione postale generale, aziende di trasloco, aziende svolgenti attività di consegna e montaggio arredi ed altre attività di logistica.

 

Classificazione del personale

Viene in parte modificato l'articolo 6 in materia di classificazione del personale non viaggiante con l'inserimento/correzione di alcuni profili professionali. Le Parti inoltre prevedono in data 31 dicembre 2025 la cancellazione del livello 6°Junior e il conseguente passaggio di tutti i lavoratori al livello 6°.

 

Permessi

Viene estesa alla figura del convivente more uxorio di un parente di II grado la possibilità di fruire di permessi per decesso e grave infermità. Questi ultimi vengono elevati a 5 giorni lavorativi all'anno. Vengono inoltre portati a 2 giorni, al netto di quelli previsti per legge, i permessi retribuiti previsti dal comma 7 per la nascita del figlio; tali permessi vengono estesi al caso di affidi e adozioni. Per quanto attiene invece il congedo matrimoniale viene portato a 30 giorni (prima 10 giorni) il periodo di preavviso con il quale il lavoratore deve presentare richiesta al datore di lavoro.

 

Ferie solidali

Viene aggiunto un nuovo articolo riguardante le ferie solidali, ossia la possibilità per i dipendenti di cedere parte delle proprie ferie ad altri dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere figli, coniuge, conviventi e genitori in gravi situazioni di salute. Viene precisato che:

  • i lavoratori dipendenti possono cedere i giorni di ferie eccedenti le 4 settimane obbligatorie di legge, le giornate di riposo per le festività soppresse e le ore annue di permessi (40 ore annue di cui al comma 14, articolo 9 per il personale non viaggiante e 4,5 giornate di permesso per il personale viaggiante di cui al comma 11, articolo 11);
  • la cessione deve essere formalmente richiesta dal dipendente che si trovi nelle condizioni di necessità all'azienda previa presentazione di documentazione sanitaria adeguata;
  • l'azienda garantisce l'anonimato dei dipendenti coinvolti (richiedente e cedenti) nel rispetto della normativa vigente;
  • nel caso in cui i giorni ceduti superino quelli richiesti, la cessione è effettuata in modo proporzionale tra tutti gli offerenti.

 

Preavviso di licenziamento

All'articolo 36, in tema di preavviso di licenziamento e dimissioni, le Parti modificano il numero delle giornate di preavviso previste per il personale viaggiante non in prova inquadrato alla qualifica 3 parametri A, B e C, portandolo da 15 a 20 giorni di calendario. Resta invece invariato a 15 giorni di calendario il preavviso previsto per il personale viaggiante non in prova inquadrato alla qualifica 2 parametri D, E e F.

 

Contratto a termine

Viene in parte modificato l'articolo 55 in materia di contratto a tempo determinato. All'infuori della deroga per i lavoratori mobili, il personale assunto con contratto a termine, anche a tempo parziale, non può eccedere mediamente nell'anno la misura del 41 per cento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (limite elevabile in caso di start up per i primi 2 anni di avvio ovvero con accordo sindacale per particolari esigenze aziendali). Le Parti individuano poi le attività di autotrasporto che rivestono carattere stagionale:

  • attività legate al settore agricolo;
  • attività legate a incrementi di volumi concentrati in particolari periodi dell'anno;
  • trasporto combustibili vari comprese nei periodi invernali (novembre – aprile);
  • attività legate al turismo;
  • attività legate alla distribuzione farmaceutica di vaccini.

La durata massima di ogni contratto viene fissata in 6 mesi nell'arco dello stesso ciclo stagionale, comprendendo anche eventuali proroghe e il periodo di prova per il personale stagionale è ridotto del 50 per cento rispetto a quanto previsto per la generalità dei lavoratori.