Segnaliamo subito che termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché i requisiti per la loro approvazione, sono stati definiti attraverso l’Avviso Pubblico contenuto nel Decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024.
Ricordiamo che il Fondo, istituito alcuni anni fa ai sensi dell’articolo 88 del D.L. n. 34/2020, si configura quale strumento per finanziare il costo delle ore di formazione svolta su determinati percorsi per l’accrescimento delle competenze dei lavoratori.
Requisito imprescindibile rimane la sottoscrizione di accordi sindacali finalizzati ad una rimodulazione dell’orario di lavoro, con specifica destinazione di parte dell’orario di lavoro a percorsi formativi di sviluppo delle competenze.
Le risorse complessivamente a disposizione per ora sono pari a 730 milioni, ripartite su 3 distinti assi di finanziamento su cui un datore di lavoro potrà presentare una sola richiesta di contributo scegliendo queste alternative:
- Sistemi formativi, con una dotazione di 182,5 milioni (25% del budget totale);
- Filiere formative, con una dotazione di 182,5 milioni (25% del budget totale);
- Singoli datori di lavoro, con una dotazione di 365 milioni (50% del budget totale).
Questa terza edizione comporta diverse novità, in alcuni casi piuttosto articolate e per addetti ai lavori, compresa quella appena vista di ripartire le risorse a disposizione rispetto a diverse linee di intervento (articolo 5):
- sistemi formativi: vale a dire sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di un unico grande datore di lavoro di riferimento classificabile quale grande impresa secondo la definizione comunitaria in vigore dal 2024 (Direttiva UE 2023/2775) e che deve assumere il ruolo di capofila. Per questa tipologia di domande, per le quali non è richiesta necessariamente la costituzione di un RTI o di un partenariato, i lavoratori della capofila non possono superare il 60% del totale di quelli coinvolti e il contributo massimo riconoscibile per l’intero progetto è pari a 12 milioni di euro.
- filiere formative: vale a dire sistemi organizzati e non di piccole e medie imprese, e che comunque non includono una grande impresa (vedi sopra), operanti preferibilmente nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una determinata vocazione produttiva. Per questa tipologia di domande, per le quali non è analogamente richiesta necessariamente la costituzione di un RTI o di un partenariato mentre invece va comunque prevista una impresa capofila, il contributo massimo riconoscibile per l’intero progetto è pari a 8 milioni di euro.
- singoli datori di lavoro: il progetto è presentato da una singola impresa e il contributo massimo riconoscibile è pari a 2 milioni di euro.
Ulteriori importanti novità riguardano gli oneri finanziabili (articolo 2), con una disciplina di rimborso del costo orario dei lavoratori che può essere così riassunta:
- 60% della retribuzione oraria (riferita al mese di approvazione della domanda e intesa come lordo imponibile contributivo moltiplicato per 12 mensilità e suddiviso per 1720 ore), al netto dei contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione;
- per i progetti presentati sulle linee di finanziamento Sistemi Formativi e Filiere formative tale rimborso sale all’80%;
- il rimborso sale al 100%, a prescindere dalla linea di finanziamento, nel caso di soggetti disoccupati da almeno 12 mesi assunti dopo il 26 novembre u.s. e prima dell’avvio della formazione nonché in presenza di soggetti disoccupati assunti con contratti di apprendistato di terzo livello (alta formazione e ricerca) dopo il 26 novembre u.s. e prima dell’avvio della formazione (ma le ore finanziate con FNC non possono coincidere con quelle di formazione interna previste per l’apprendista);
- 100% degli oneri previdenziali e assistenziali, calcolati sulla retribuzione oraria di cui sopra e compreso il rimborso della quota a carico del lavoratore, ma al netto ovviamente di eventuali sgravi contributivi.
Per le imprese aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua - FONCOOP nel caso delle imprese cooperative - gli accordi dovranno essere stipulati secondo le modalità previste dal fondo stesso e, comunque, in linea con le previsioni normative contenere quali elementi minimi:
- il progetto formativo;
- il numero dei lavoratori coinvolti;
- il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare alla formazione;
- l’eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti disoccupati;
- eventuali ulteriori elementi che potranno essere indicati dal MinLavoro nel prossimo bando.
Le attività formative potranno iniziare solo successivamente all’ammissione al contributo a valere sul FNC e devono concludersi con la richiesta di saldo entro 365 giorni (termine perentorio) dalla data di approvazione delle domande. Resta ferma la possibilità per i datori di lavoro di chiedere l’erogazione di un acconto pari al 40% del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
Per ciascun lavoratore i progetti formativi devono prevedere una durata compresa tra 30 e 150 ore, con un limite minimo ridotto a 20 ore in caso di coinvolgimento di disoccupati da assumere con contratto stagionale.
Per l’approvazione delle domande ciascun progetto formativo sarà comunque sottoposto dal Ministero del Lavoro a un parere delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, rilevando per questo ciascuna sede operativa in cui prestano servizio i lavoratori coinvolti (con un meccanismo di silenzio-assenso fissato in 10 giorni di calendario).
Rispetto ai contenuti, all’accordo sindacale deve essere allegato il piano formativo con l’indicazione del fabbisogno formativo rilevato posto alla base della domanda e che ai fini dell’ammissione al contributo deve essere riferito a dinamiche di innovazione organizzativa, di processo o di prodotto nei seguenti specifici ambiti:
- sistemi tecnologici e digitali;
- intelligenza artificiale;
- sostenibilità ed impatto ambientale;
- economia circolare;
- transizione ecologica;
- efficientamento energetico;
- welfare aziendale e benessere organizzativo.