Ricordando che la novità normativa è stata trattata nel n. 08/2023 di questa Newsletter, in questo articolo forniamo una breve sintesi del provvedimento.
Il decreto Lavoro ha istituito, quali misure di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, il Supporto per la Formazione e il Lavoro (di seguito, SFL) e l'Assegno di inclusione (di seguito, ADI).
Per promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro di queste persone è stato introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI o del SFL.
- L’esonero è riconosciuto per ciascuna assunzione a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale), per un periodo massimo di 12 mesi, è del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- In caso di assunzioni a tempo determinato è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti in precedenza. Quindi in questo caso l’esonero spetta nella misura del 100%, per la durata massima di dodici mesi a partire dalla trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero già fruiti, nella misura del 50%, in relazione al contratto a termine.
Per accedere al beneficio è necessario, come ormai di consueto, il rispetto
- delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 (durc interno);
- degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 68/1999 (fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario del SFL o dell’ADI iscritto alle liste di cui alla medesima legge).
È anche necessario che il datore di lavoro rispetti i limiti in materia di aiuti de minimis.
Per poter fruire del beneficio il datore di lavoro deve preventivamente inserire l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL.
Inoltre, per beneficiare dello sgravio il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, utilizzando il “Portale delle Agevolazioni”, la domanda di ammissione all’agevolazione con il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”.