Esonero contributivo per assunzione di beneficiari di assegno di inclusione. Modalità di richiesta

Esonero contributivo per assunzione di beneficiari di assegno di inclusione. Modalità di richiesta

Messaggio Inps n. 3888 del 20 novembre 2024

 

Il messaggio Inps n. 3888 del 20-11-2024 comunica il rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni e le trasformazioni di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro. L’agevolazione era stata introdotta a maggio 2023 con il Decreto Lavoro (DL 48/2023).

mercoledì 11 dicembre 2024

Ricordando che la novità normativa è stata trattata nel n. 08/2023 di questa Newsletter, in questo articolo forniamo una breve sintesi del provvedimento.

Il decreto Lavoro ha istituito, quali misure di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, il Supporto per la Formazione e il Lavoro (di seguito, SFL) e l'Assegno di inclusione (di seguito, ADI).

Per promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro di queste persone è stato introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI o del SFL.

  • L’esonero è riconosciuto per ciascuna assunzione a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale), per un periodo massimo di 12 mesi, è del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
  • In caso di assunzioni a tempo determinato è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
  • L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti in precedenza. Quindi in questo caso l’esonero spetta nella misura del 100%, per la durata massima di dodici mesi a partire dalla trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero già fruiti, nella misura del 50%, in relazione al contratto a termine.

Per accedere al beneficio è necessario, come ormai di consueto, il rispetto

  • delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 (durc interno);
  • degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 68/1999 (fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario del SFL o dell’ADI iscritto alle liste di cui alla medesima legge).

È anche necessario che il datore di lavoro rispetti i limiti in materia di aiuti de minimis.

 

Per poter fruire del beneficio il datore di lavoro deve preventivamente inserire l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL.

Inoltre, per beneficiare dello sgravio il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, utilizzando il “Portale delle Agevolazioni”, la domanda di ammissione all’agevolazione con il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”.