Il lavoratore che rifiuta la designazione a incaricato al trattamento di dati personali deve essere sospeso
Tribunale di Udine. Ordinanza del 1° agosto 2024
A fronte della indisponibilità del lavoratore, addetto a mansioni che comportano il trattamento di dati personali dell’utenza, a firmare per accettazione l’atto di designazione come incaricato ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e del Codice Privacy, è legittima la sua sospensione dal servizio.
Se il ruolo assegnato al dipendente implica la gestione di dati personali, lo svolgimento delle relative mansioni presuppone che egli sia formato e informato sugli obblighi di riservatezza imposti dalla normativa privacy e che mantenga, inoltre, un costante aggiornamento. Rifiutando di firmare l’atto che lo designa come incaricato del trattamento di dati personali, il lavoratore si mette nella condizione di non poter garantire il rispetto dei presupposti di informazione e formazione che sono condizione essenziale imposta dalla normativa. È, pertanto, pienamente giustificato il provvedimento datoriale di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.
Quantunque la designazione ad incaricato del trattamento sia un atto unilaterale, senza l’accettazione del lavoratore «la nomina non può produrre i propri effetti» . Il rifiuto, oltre alle ricadute sul piano disciplinare, impone al datore di bloccare immediatamente la prestazione da parte della dipendente, perché questa situazione impedisce di garantire che l’attività sia resa nel rispetto delle essenziali prerogative di riservatezza imposte in materia di privacy.