Pillole per la gestione del personale

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martedì 1 ottobre 2024

Lavoro a chiamata e part time

D. È possibile assumere una lavoratrice con contratto di lavoro intermettente con  mansioni di “inserviente, cameriere e personale di servizio” (tra quelle  previste dal Regio Decreto 692/1923) con orario part time (es. 9 ore settimanali)? Come si determina l’imponibile contributivo in questi casi? Valore orario oppure minimale giornaliero?

R. L’effettuazione della prestazione con il contratto intermittente è subordinata alle esigenze del datore, che può effettuare la chiamata anche solo per poche ore. Il contratto intermittente è definito come quel contratto, anche a termine, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Il carattere discontinuo o intermittente del lavoro impedisce, dunque, di fissare stabilmente un certo orario di lavoro settimanale. Tenuto conto dei divieti previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere – oltre alle informazioni di cui all’articolo 1, co. 1, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 - tutti gli elementi previsti dall’articolo 15, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015. Quindi, nulla osta a una prestazione discontinua di sole 9 ore settimanali.

Quanto alla contribuzione, ai sensi dell’articolo 17, co. 2, il trattamento economico, normativo e previdenziale del dipendente “a chiamata”, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita; e quindi i contributi vanno versati sulla retribuzione effettivamente erogata.