Assicurazione infortuni per studenti e insegnanti prorogata anche nel 2024/2025. Istruzioni Inail.

Assicurazione infortuni per studenti e insegnanti prorogata anche nel 2024/2025. Istruzioni Inail.

Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85

INAIL. Nota n. 8522 del 14 agosto 2024.

 

L'INAIL, con la Nota n. 8522 del 14 agosto 2024, rende noto che anche per l'anno scolastico/accademico 2024/2025, le attività di insegnamento e apprendimento rientrano tra le attività protette previste dall'articolo 1 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

martedì 1 ottobre 2024

Tutela per studenti e insegnanti  anche per l’anno scolastico 2024/2025

 

Con l'articolo 18 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto un ampliamento della tutela degli studenti e degli insegnanti di scuola pubblica privata contro gli infortuni, limitatamente però all'anno scolastico 2023/2024.

 

Tale disciplina  ha, in primo luogo, esteso la platea dei soggetti tutelati. Essa riguarda infatti:

  • il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
  • gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza (indipendentemente dalle forme contrattuali);
  • gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
  • il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
  • gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
  • gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie (compresi gli alunni delle scuole dell'infanzia, mai tutelati prima) nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
  • gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

 

L’ampliamento dell’assicurazione ha previsto anche  l’inclusione di tutte le attività di insegnamento e apprendimento di cui al comma 1 dell'articolo 18 per le quali vige una presunzione legale di pericolosità. Questo ha comportato che:

 

  • per gli insegnanti la tutela copre gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell'ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (ad esempio, viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all'attività d'insegnamento. La tutela è estesa anche all'infortunio in itinere alle stesse condizioni previste per gli altri lavoratori (cfr. D.Lgs. n. 38/2000);

 

  • per gli studenti, parimenti, la tutela INAIL opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.). Non basta: in tutela sono comprese tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù). La tutela INAIL copre anche i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, che spesso sono purtroppo forieri di infortuni.

 

Nel caso degli studenti, invece, sono esclusi dalla indennizzabilità gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro.

La disciplina in esame aveva una natura sperimentale, ma l’Esecutivo, con il DL 9 agosto 2024 n. 113, ha deciso di prorogarla per l'anno scolastico 2024/2025 in attesa di decisioni definitive.

 

Adempimenti e scadenze

A seguito della proroga, l'INAIL ha emesso la Nota n. 8522 del 14 agosto 2024, dal titolo "Tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025." Essa riprende molte delle istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare INAIL n. 45/23.

  • Scuole e istituti di istruzione statali

Detti soggetti non devono compiere alcun adempimento in quanto non è previsto il pagamento del premio da parte dell’ente assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare le eventuali prestazioni erogate dall’INAIL. 

 

  • Scuole e istituti di istruzione non statali (comprese le scuole per l’infanzia)

Tali enti devono attivarsi come segue.

  • . Nell’autoliquidazione 2024/2025 da presentare entro il 28/02/2025 bisognerà ricomprendere le retribuzioni e compensi corrisposti nel 2024 al personale che per effetto del DL 48/2023 sono ora coperte dall’assicurazione, in base al tasso di premio della voce 0611 della Tariffa Terziario (come previsto dal DM 27-02-2019).
  • . Per gli studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, l’assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale, che dal 1° luglio 2024 è aggiornato in euro 10,40 a persona.

A seguito della rivalutazione disposta dal decreto del Ministro del lavoro n. 1144/2024, l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024, risulta uguale a euro 10,05.

Il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente in sede di regolazione pertanto è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,05 a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1%. Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

 

  • Istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale

Si ricorda che, come lo scorso anno, per gli istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, il premio di assicurazione è determinato in base al tasso medio di tariffa della lavorazione svolta e sul monte retribuzioni e verrà versato con autoliquidazione 2024/2025.