Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni

Patente a crediti in edilizia. Decreto attuativo e circolare INL. Adempimenti dal 1° ottobre.

Decreto il Ministero del Lavoro n. 132 del 18-9-2024. (GU n. 221 del 20-9-2024)

 

Con l’emanazione dell’apposito decreto, il Ministero del Lavoro ha dato il via, a partire dal 1° ottobre 2024, alla cosiddetta patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

martedì 1 ottobre 2024

Ricordiamo che la norma  sulla patente a crediti in edilizia, di cui è stata data notizia nel n. 06/24 di questa Newsletter, è contenuta nell’articolo 29 del Dl 19/2024 che ha modificato l’articolo 27 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza).

Oltre al decreto ministeriale 132/2024 si precisa che anche l’Ispettorato nazionale del lavoro ha diffuso una prima circolare esplicativa (n. 4 del 23-9-2024).

 

Requisiti per il rilascio della patente

La domanda per ottenere la patente deve essere presentata attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attestando il possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale articolo 17bis commi 5 e 6 Dlgs 241/1997
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

Alcuni requisiti sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione).

Il portale, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.

 

Destinatari

Sono destinatari del provvedimento imprese e lavoratori autonomi impegnati operano nei cantieri temporanei o mobili intesi come:

  1. i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

 

  1. i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

 

Sono esclusi dall’obbligo coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

 

Sono escluse dall’obbligo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

 

Nota bene. La circolare Inl chiarisce che i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.  Sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

 

Presentazione della domanda

 

L'accesso al portale avverrà con modalità informatiche (anche da questo link). Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta sono contenute nel sito internet dell’Ispettorato (consultabili su questo link)

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa e dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di delega scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della Legge n. 12/1979.

I soggetti che presentano la domanda devono informare della presentazione stessa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito (cioè della domanda).

All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione dell’Inl che, con un provvedimento di diniego potrebbe eccepire l’assenza di uno o più requisiti da dichiarare all’atto della domanda.

 

Procedura transitoria

Come detto il possesso della patente è obbligatorio dall’1-10-2024. Per questo motivo fino al 31-10-2024 è possibile presentare la domanda, utilizzando una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti (vedasi allegato 1 riportato alla fine dell’articolo).

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Il soggetto obbligato dovrà comunque presentare la domanda mediante il portale dell’Inl entro il 31-10-2024. Dall’1-11-2024 la domanda potrà essere presentata soltanto attraverso il portale.

 

Revoca della patente per mancanza dei requisiti iniziali

In caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti l’Ispettorato territoriale revocherà la patente. Dopo 12 mesi dalla revoca l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

 

Il provvedimento di revoca della patente è in relazione alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente.

A riprova che il centro del provvedimento sono i comportamenti che comportano la perdita dei crediti e non i requisiti iniziali, la circolare afferma che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.

 

Il provvedimento di revoca è emanato dalla direzione interregionale (o dalla direzione centrale per imprese plurilocalizzate o straniere). L’adozione del provvedimento dovrà essere preceduta da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

In merito al requisito dell’assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell’omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l’eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l’impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n. 758/1994.

 

Contenuto della patente

Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni (sarà però necessario attendere un decreto dell’Inl emanato previo parere dell’Autorità garante del trattamento dei dati personali):

 

a)      

dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;

b)      

dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;

c)      

data di rilascio e numero della patente;

d)      

punteggio attribuito al momento del rilascio;

e)      

punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;

f)       

esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g)

esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

I dati saranno consultabili dalle pubbliche amministrazioni, dai Rls e Rlst, dagli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale (articolo 51, comma 1bis Dlgs 81/2008), dal responsabile dei lavori, dai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e dai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Le informazioni saranno conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale.

 

Provvedimento cautelare di sospensione della patente

Sospensione a seguito di infortuni mortali

 

Il provvedimento è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. L'adozione del provvedimento è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Itl adeguatamente motivata in caso di infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile:

 

  • al datore di lavoro,
  • al suo delegato
  • al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del Dlgs 81/2008

 

almeno a titolo di colpa grave.

 

L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

 

 

Sospensione in caso di inabilità permanente

 

Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui sopra almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante altri provvedimenti.

Essa non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell’INAIL, il quale dovrà comunicare alla competente sede dell’Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente.

Nel caso in cui si sia in presenza di una “irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente” non è indispensabile attendere il provvedimento di riconoscimento della inabilità permanente da parte dell’INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per “colpa grave”, della durata della sospensione.

 

La sospensione della patente può durare non più di 12 mesi e sarà determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

A questo proposito è prevista la cooperazione dell’Inail per la fornitura di ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.

 

Ricorso e verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza

 

Contro il provvedimento di sospensione è possibile ricorrere ai sensi dell’articolo 14 comma 14 del Dlgs. n. 81/2008.

Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all’Ufficio che ha adottato il provvedimento.

La Direzione interregionale a sua volta ha un termine di 30 giorni per esprimersi sul ricorso (con meccanismo del silenzio/rifiuto). La decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata.

 

Una volta cessata l’efficacia del provvedimento sospensivo (per annullamento del provvedimento, termine della sanzione…), l’Itl, entro un congruo termine, verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

 

Attribuzione dei crediti iniziali e ulteriori

La patente ha un punteggio iniziale di base di 30 crediti che può essere incrementato di 70 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

Questi i criteri di attribuzione di crediti ulteriori ai quali si associa la tabella allegata al decreto.

 

  • Storicità dell'azienda: possono essere attribuiti fino a 10 crediti già al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione alla Cciaa (tabella nn 1-4).
  • Mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio: incremento di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.
  • Crediti ulteriori per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro: (tabella nn. 5-13 e nn. 14-25)

 

I crediti ulteriori possono essere attribuiti già al momento della presentazione della domanda se il richiedente è in possesso del relativo requisito.

Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione.

 

Per i requisiti costituiti da certificazioni periodiche, la perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

 

Un ulteriore provvedimento dell’Inl disciplinerà le modalità per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti.

Tutta la procedura potrà essere avviata solo dopo l’integrazione della piattaforma informatica.

Per chi, alla data di presentazione della domanda, è in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”. Se il requisito è conseguito successivamente, i crediti ulteriori saranno attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

 

Sospensione dell'incremento dei crediti

Se sono contestate una o più violazioni che comportano la decurtazione di crediti (allegato I-bis Dlgs 81/2008), l’incremento è  sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del Dlgs 81/2008.

Dall’1-1-2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis l'incremento dei crediti non si applica per un periodo di 3 anni decorrente dalla definitività del provvedimento.

 

 

 

Decurtazione dei crediti

La decurtazione dei crediti è disciplinata dall’articolo 27 comma 6 del Dlgs. n. 81/2008 in base alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Nella tabella riportata sotto sono indicati i casi e relativi crediti decurtati.

(tabella 4)

 

 FATTISPECIE

decurtazione crediti

 1

 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:

5

 2

 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:

3

 3

 Omessi formazione e addestramento:

2

 4

 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:

3

5  

 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:

3

 6

 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:

2

 7

 Mancanza di protezioni verso il vuoto:

3

 8

 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:

2

 9

 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):

2

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:

2

13

Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:

1

14

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:

3

15

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:

3

16

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:

3

17

Omessa valutazione del rischio di annegamento:

2

18

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:

2

19

Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:

3

20

Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:

1

21

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

1

22

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

2

23

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

3

24

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:

1

25

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:

5

26

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:

8

27

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:

15

28

Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

20

29

Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

10

 

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive e che tali provvedimenti sono comunicati, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

La decurtazione dei crediti avverrà in relazione ai provvedimenti sanzionatori riguardanti condotte illecite poste in essere a partire dal 1-10-2024 a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

 

Modalità di recupero dei crediti decurtati

Con meno di 15 crediti l’impresa non può operare nei cantieri mobili oggetto del decreto.

Il recupero previsto dal Dlgs 81 è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis, nonché' dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a) (punti 5ss della tabella 4).

 

Sanzioni

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.

Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Si evidenzia la necessità, da parte dell’organo accertatore, al pari di quanto già avviene in relazione al provvedimento di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, di comunicare l’adozione della sanzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell'adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici.

Va inoltre evidenziato che, ai sensi dell’art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

 

Allegato

 

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________

nata/o a _________________________________________ (____) il ________________________________

in qualità di:

[_] rappresentante legale dell’impresa ____________________________________________ (P. IVA________________, iscritta alla Camera di Commercio di __________, al n. _________);

[_] lavoratore autonomo_________________________________________(P. IVA________________, iscritto alla Camera di Commercio di __________, al n. _________),

 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

 

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

 

il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

 

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

 

Luogo e data _______________________

 

IL DICHIARANTE

_________________________________