Conversione del Decreto Omnibus. Bonus Natale

Conversione del Decreto Omnibus. Bonus Natale

Decreto legge 9.08.2024 n.113  convertito nella legge 7.10.2024 n. 143 (GU 8.10.2024, n. 236)

 

È entrata in vigore il 9 ottobre scorso la legge di conversione del  D.L.113/2024 (cd. Decreto Omnibus), che prevede tra le varie misure, l’erogazione, unitamente alla tredicesima mensilità, di un’indennità di 100 euro a favore dei dipendenti con coniuge e almeno un figlio a carico e reddito annuo non superiore a 28.000 euro.

martedì 5 novembre 2024

La norma è entrata in vigore in data 9 ottobre, ed è stata immediatamente seguita dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 10-10-2024.

Le condizioni per l’erogazione dell’indennità sono, congiuntamente, le seguenti:

  • il lavoratore ha un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro;
  • il lavoratore ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del Tuir.
  • l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi (si tratta dei percettori di redditi da lavoro dipendente; sono esclusi i percettori redditi assimilati), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, (pensionati) percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato Tuir (detrazione per formazione del reddito).

 

Lavoratori beneficiari

In primo luogo la circolare dell’Agenzia chiarisce che il provvedimento, riferendosi al solo articolo 49 del Tuir, riguarda i redditi di lavoro dipendente cioè quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio (quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro). Mentre non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del Tuir.

 

 

 

Condizione di soggetto a carico

Va ricordato il soggetto (coniuge o figlio) è considerati a carico se il suo reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

Rispetto alla “nozione di coniuge” la circolare chiarisce che “ in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 20, della 76/2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Per contro, il convivente (anche se legato da un vincolo affettivo stabile) non può essere considerato alla stregua del coniuge.

 

Nucleo monogenitoriale

Un nucleo familiare monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente

  • l’altro genitore è deceduto;
  • l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
  • il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

In caso di nucleo familiare monogenitoriale il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In questi casi una eventuale situazione di convivenza more uxorio non preclude la spettanza del bonus.

Diversamente, se il figlio fiscalmente a carico ha due genitori, che lo hanno riconosciuto, l’indennità non spetta:

  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

Da questa analisi consegue con evidenza che, le coppie conviventi, ma non unite in matrimonio civile o concordatario o in unioni civili quali negozi giuridici regolamentati dal codice civile e dalle leggi speciali (c.d. “coppie di fatto”), non potranno usufruire del bonus pur in presenza di figli riconosciuti e del presupposto reddituale richiesto dalla norma.

 

Capienza ai fini Irpef

Come stabilito dalla norma l’imposta lorda deve essere superiore alla detrazione per lavoro cosa che esclude i percettori di reddito fino a 8.500 euro (no tax area Irpef).

L’Agenzia conferma questa interpretazione: …in altri termini, ai fini del riconoscimento del bonus, è necessaria la previa verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d’imposta, ossia l’anno 2024.

 

Determinazione dell’ammontare del bonus

L’indennità (che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore):

  • deve essere rapportata al periodo di lavoro. I giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione (la circolare cita come analogia quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente).
  • non deve essere riproporzionata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico). Quindi anche in caso di rapporto di lavoro in part time verticale di durata di 6 mesi, il bonus sarà erogato nella misura di euro 50,00.
  • in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

 

Determinazione del reddito complessivo del lavoratore

Ai fini della determinazione del reddito complessivo (che non può superare i 28.000 euro per l’anno 2024) devono essere compresi:

  • la quota esente dei redditi agevolati per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (articolo 44 comma 1 Dl 78/2010);
  • la quota esente dei redditi dei lavoratori rientrati in Italia (la disposizione istitutiva, articolo 16 Dlgs 147/20125 2015, è stata abrogata, ma continua a produrre effetti);
  • la quota esente dei redditi dei soggetti interessati al “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati (articolo 5 Dlgs 209/2023.
  • i redditi assoggettati a cedolare secca,
  • i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160),
  • la quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
  • le somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

Non rientrano  invece nel conteggio del reddito complessivo quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze e il bonus in esame.

 

Modalità di erogazione

Il comma 4 stabilisce che l’indennità dovrà essere richiesta dai lavoratori interessati e sarà corrisposta dai datori di lavoro unitamente alla 13ma mensilità.

Nella richiesta, il lavoratore dovrà attestare di avere diritto all’indennità e indicare il codice fiscale del coniuge e dei figli (dei soli figli in caso di nucleo monogenitoriale).

Si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000 e si riferisce a due elementi: la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità.

 

L’Agenzia delle Entrate, nella propria circolare si sofferma su due particolari casistiche:

 

  1. Lavoratore che nel 2024 ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi. Costui dovrà presentare all’ultimo datore di lavoro (che eroga il bonus con la 13ma), oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
  2. Lavoratore che ha più contratti di lavoro dipendente part-time in essere contemporaneamente. Costui ha ovviamente diritto a una sola indennità (100 euro) che potrà richiedere a un datore di lavoro a sua scelta. Nella dichiarazione sostitutiva dovrà indicare anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

 

Il datore di lavoro dovrà conservare la dichiarazione e tutta la documentazione comprovante l’avvenuta ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

 

È evidente che in numerosi casi si potrà creare un problema gestionale. Infatti il dipendente deve dichiarare il reddito complessivo, che tuttavia è determinato dal datore di lavoro e l’informazione potrebbe non essere nella disponibilità di entrambi al momento del rilascio della dichiarazione. Pertanto, per evitare spiacevoli inconvenienti, la dichiarazione dovrà contenere un espresso richiamo al fatto che il reddito complessivo sarà comunque oggetto di conguaglio nei termini di legge e che l’importo sarà recuperato ove dovesse essere superato l’importo di 28.000 euro.

Infatti in sede di conguaglio i datori di lavoro dovranno verificare la spettanza dell’indennità e, se del caso, provvedere al recupero del relativo importo.

 

Il totale delle indennità corrisposte costituisce, per il datore di lavoro, un credito che potrà recuperare mediante compensazione (articolo 17 Dlgs 241/1997) a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità (sarà istituito un apposito codice tributo).

Come si vede si tratta di una procedura piuttosto complessa che chiama causa la responsabilità del datore di lavoro. Ciò implica che i datori di lavoro forniscano adeguate e tempestive istruzioni ai lavoratori sui i tempi e le modalità per la predisposizione e la consegna della domanda.

Infine la norma prevede che l’indennità sarà rideterminata nella dichiarazione dei redditi del contribuente e in quella sede potrà essere riconosciuta anche se non sia stata erogata dal datore di lavoro sostituto d’imposta (ad esempio perché la determinazione dei redditi non era certa e il lavoratore non ha presentato la domanda) ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta come potrebbe essere nel caso dei lavoratori domestici.

Il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 potrà beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024.

In caso indennità erogata, ma non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

 

DICHIARAZIONE PER L’EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM (BONUS NATALE) (ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

Io sottoscritto/a …………………………… C.F. ………………………. nato/a ………………………………….. (…) il ……… residente a ………………………………….…….. (……..) in via …………………………………. n. ……………….., in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, presso …………………………………………………………. , codice fiscale (P. IVA) ………………………………… ,

consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero,

CHIEDO

il riconoscimento dell’indennità una tantum (c.d. bonus Natale) di cui all’art. 2-bis, D.L. n. 113/2024 convertito in Legge n. 143/2024 e a tal fine

DICHIARO

la sussistenza dei requisiti reddituali e di quelli familiari di seguito specificati:

  • la titolarità di un reddito complessivo annuo, per il 2024, non superiore a euro 28.000 confermando, a tale riguardo, quanto eventualmente comunicato con il Modello delle Detrazioni (Dichiarazione di responsabilità per l’anno 2024 resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973);

 

  • di essere consapevole che il diritto all’indennità una tantum è subordinato all’ulteriore condizione della presenza di imposta lorda di importo superiore a quello delle detrazioni da lavoro spettanti;

 

  • con riferimento al mio nucleo familiare di avere il coniuge fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR*: (nome) ________________ (cognome) _____________________ CF ____________________ e di avere almeno un figlio (compresi i figli adottivi o affidati) fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR*: (nome) ________________ (cognome) _____________________ CF ____________________

 

ovvero, in caso di un solo genitore**

  • di avere almeno un figlio (compresi i figli adottivi o affidati) fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR*: (nome) ________________ (cognome) _____________________CF ____________________

 

*Per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli di età non superiore a 24 anni.

**perché l’altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto i figli naturali e il lavoratore non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente (lavoratore) e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. Non rientrano in tale fattispecie le situazioni di genitori conviventi non coniugati.

DICHIARO INOLTRE

  • di non beneficiare dell’indennità una tantum in parola in relazione ad ulteriori rapporti di lavoro eventualmente in corso di svolgimento;
  • di essere consapevole che il reddito complessivo sarà oggetto di conguaglio nei termini di legge e che, in caso di superamento del limite di euro 28.000 o di imposta lorda incapiente rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti, l’importo dell’indennità una tantum in precedenza ricevuto sarà oggetto di recupero.

 

ATTENZIONE: SOLO PER LAVORATORI CON PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 2024

ALLEGO

 le Certificazioni Uniche rilasciate dagli altri datori di lavoro, da utilizzare ai fini della quantificazione dell’indennità una tantum a cura del datore di lavoro che riceve la presente dichiarazione.

 

ATTENZIONE: SOLO PER LAVORATORI CON PIÙ CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE PART-TIME IN ESSERE CONTESTUALMENTE

DICHIARO

 l’ulteriore reddito di lavoro dipendente percepito nel 2024 da altri datori di lavoro: euro …………………………

 i seguenti periodi di lavoro intrattenuti con gli altri datori di lavoro (dal/al) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... e i corrispondenti giorni di lavoro prestati (giorni di detrazione da lavoro dipendente) n. giorni …………………………………… Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i dati indicati.

 

(luogo, data) …………………………………                   Il dichiarante ..………………………………..

 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4, 5 e 7 DEL G.D.P.R. 2016/679

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere già stato/a informato dal Titolare ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di aver già rilasciato il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 del G.D.P.R. 2016/679. Con firma apposta in calce alla presente il sottoscritto/a dichiara di conoscere i diritti garantiti quale interessato, ai sensi degli artt. 6, 15-21 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679, e conferma il proprio libero consenso affinché il Titolare proceda al trattamento dei propri dati personali riportati nella presente scheda per perseguire le finalità già indicate nell’informativa.

 

Firma del dipendente ……………………………………………………………

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